Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi con decorrenza a far data dal 1° aprile 2015 e scadenza al 31 dicembre 2017. La scadenza del contratto è stata poi prorogata al 31 luglio 2018.
Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di “contratto a termine“ per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento lavorativo". I
Il contratto collettivo ha anche previsto alcune novità in merito alla stipula di contratti a termine, in esenzione del limite numerico previsto dalla normativa attuale, da parte delle aziende situate nelle località turistiche demandando ad appositi accordi aziendali di secondo livello la regolamentazione della materia.
In via generale la normativa standard in materia di contratto a termine prevista dal Contratto Terziario Confcommercio prevede le seguenti condizioni applicative :
1) utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato nel limite del 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione;
2) il numero massimo di contratti a termine utilizzabile per le aziende di minori dimensioni è fissato come segue:
3) l'azienda può assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva compensando le eventuali eccedenze con le minori assunzioni effettuate in altre unità produttive;
4) le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva
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L’art.66-bis dell’accordo 30 marzo 2015 Ccnl Commercio introduce una specificità per i contratti a tempo determinato applicabile alle aziende situate nelle località turistiche che, pur non esercitando attività stagionali, hanno la necessità di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno.
Per tale motivo è stato concordato che i contratti a tempo determinato riconducibili agli eventi appena descritti sono esclusi da limitazioni quantitative .
L’ipotesi di accordo demanda alla contrattazione territoriale l’individuazione delle citate località a vocazione turistica.
Il “contratto a termine per favorire l'occupazione” sperimentale presenta le seguenti particolarità:
1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro);
2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;
3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL ; .
Inoltre: