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Il D.L. 66/2014 ha previsto che la distribuzione di utili, sotto forma di dividendi, ristorni, ecc., dalle società cooperative ai soci finanziatori non determina la decadenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 della L. 904/1977, in caso di mancata ricostituzione delle riserve indivisibili utilizzate a copertura di perdite.
L'agevolazione in questione, oggetto di interpretazione autentica, non opera invece nei confronti degli utili distribuiti ai soci cooperatori senza la previa ricostituzione delle riserve indivisibili utilizzate a copertura di perdite.
La disposizione di cui trattasi è autonoma rispetto a quella codicistica disciplinata dall'art. 2545-ter.
Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione n. 216/E del 12/08/2009 che stabilisce che mentre l'art. 2545-ter prevede un vincolo di utilizzazione delle riserve indivisibili consistente nel previo esaurimento delle riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle liberamente ripartibili tra i soci in caso di scioglimento della società, quanto previsto per le cooperative dall'art. 3 della L. 28/1999 assume rilievo solo sotto il profilo fiscale e interviene in un momento successivo all'utilizzo, imponendo dei vincoli alla distribuzione degli utili in funzione dell'esigenza di ricostituzione di dette riserve.
Il D.L. 91/2014 è intervenuto sulle cooperative di consumo e loro consorzi disponendo che la quota di utili, oggetto di detassazione perché accantonata a riserva indivisibile, destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti delle variazioni Istat, non concorre alla formazione del reddito entro il limite massimale di € 200.000,00 per gli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013.
Questo potrebbe voler dire che in presenza di ulteriori agevolazioni usufruite dalle cooperative che rientrino e determinino il superamento del limite di € 200mila, generano una tassazione ulteriore degli utili detassati destinati alla rivalutazione delle quote sociali. Forse l'intento è quello di evitare manovre elusive sul capitale che comportino ulteriori agevolazioni vietate dall'Europa. La sentenza della Corte di Giustizia Ue dell'08/09/2011 nelle Cause riunite C-78/08 e C-80/08 si è espressa in merito alle agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative e alla loro qualificazione come aiuti di Stato.
Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità non prevalente, non concorre alla formazione del reddito il 30% degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, fermo restando la tassazione del 10% in base a quanto disposto dall'art. 6, co. 1, del D.L. 63/2002, oggetto di modifiche a opera del D.L. 138/2011.
Fermo restando le condizioni poc'anzi dette, l'agevolazione fiscale di cui sopra subisce una decurtazione del 7% ad opera del D.L. 91/2014, con decorrenza 2015, per le cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente in quanto si passa dal 30% al 23%. Per le cooperative di consumo a mutualità prevalente la quota di utile tassabile è del 65%.
Le condizioni che consentono alle cooperative a mutualità prevalente di fruire delle agevolazioni fiscali risiedono nella destinazione dell'utile a riserva indivisibile, ai ristorni mutualistici, ai fondi mutualistici (3%) e alla rivalutazione delle quote e delle azioni (art. 7 L. 59/1992).
Il calcolo della mutualità è contenuto nella seguente tabella:
Tipologia |
Quali |
Scopo mutualistico |
Calcolo indice prevalenza |
Cooperative di consumo e di utenza |
Consumo e Edilizie |
Acquisto da parte dei soci di beni e/o di servizi, forniti dalla società |
(Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi verso soci / Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni) x 100 > 50%
|
Cooperative di lavoro |
Anche portuali, pulizia e facchinaggio |
Prestazioni lavorative effettuate dai soci |
(Costo delle prestazioni lavorative dei soci / Totale voce B9 CE + Altri costi del alvoro per lo scopo) x 100 > 50%
|
Cooperative di conferimento |
= |
Acquisizione da parte delle stesse dei beni o delle merci prodotti dai soci |
(Costi per l'acquisto di materie e merci dei soci / Totale dei costi per l'acquisto di merci e materie B6 ) x 100 > 50%
|
Cooperative agricole |
= |
Quantità o valore dei beni conferimenti dai soci |
(Quantità dei prodotti conferiti dai soci / Quantità totale dei prodotti acquisiti) x 100 > 50%
|
Cooperative di servizi |
Esempio: quelle di autotrasporto |
Prestazioni di servizi fornite dai soci a favore della società |
(Costo per prestazioni di servizi dei soci / Totale dei costi per servizi inerenti lo scopo mutualistico) x 100 > 50%
|
La L. 311/2004 e sue successive modifiche e integrazioni ha previsto la seguente tassazione per le cooperative:
Cooperative Agricole |
Cooperative Generiche |
Cooperative Consumo |
Cooperative Sociali |
Mutualità non prevalente |
|
Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione |
20% |
40% |
65% |
0% |
77% |
Nuovo Carico fiscale (minimo) |
23% |
43% |
68% |
3% |
80% |
Utile escluso da tassazione ( D in diminuzione in Unico) |
77% |
57% |
32% |
97% |
20% |
Totale |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |