In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa"( decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 ) il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune.
Ciò si applica in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'articolo 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16026 del 29 Luglio 2015.
IL CASO
Il caso trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione nei confronti di una contribuente alla quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, perché aveva acquistato un immobile fruendo dei benefici “prima casa” in assenza dei presupposti di legge. In particolare, la contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel comune in cui si trovava l'immobile acquistato in regime di comunione con il marito. Avverso l'avviso di recupero d'imposta la contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, che decretava la legittimità dell’atto impugnato; stesso verdetto in appello.
A giudizio della Commissione Regionale, l’agevolazione era stata goduta indebitamente perché non solo la donna non aveva partecipato alla stipula del rogito notarile ma non aveva neanche trasferito la residenza nel comune dove si trovava il cespite.
La donna ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando che la residenza era stata spostata dal marito e che trattandosi di un immobile destinato a residenza familiare, doveva ritenersi sufficiente tale atto, posto in essere da un rappresentante della famiglia, intesa come “entità autonoma” distinta dai coniugi singolarmente.
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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: le condizioni
Per godere dei benefici fiscali “prima casa” occorre che ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1, quarto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86 e cioè:
- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni fiscali prima casa.
La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo che ricorra un caso di forza maggiore e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’anzidetto obbligo, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (cfr Cassazione n. 2552 del 2003). (....)