Incentivare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, e fornire allo stesso tempo un'opportunità ai ricercatori. Sono questi gli obiettivi principali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, introdotto ancora con il decreto Destinazione Italia (art. 3 D.l. 145/2013) ma mai attuato. Il provvedimento è stato modificato con la Legge di Stabilità 2015, e recentemente attuato con un decreto ministeriale. Le novità più importanti introdotte con la Legge di stabilità 2015 sono: estensione del credito a tutte le aziende, non più solo PMI; innalzamento del tetto massimo agevolabile (5 milioni anziché 2,5 milioni) e abbattimento della spesa minima per gli investimenti (30.000 Euro anziché 50.000 Euro); prolungamento dell'agevolazione fino al 2019 (anziché fino al 2016).
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Credito d'imposta ricerca e sviluppo: i beneficiari
Il credito è riconosciuto a tutte le imprese:
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;
- che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, e fino a quello in corso al 31.12.2019. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: le condizioni
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta:
- ammonti ad Euro 30.000;
- ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, ai fini del calcolo della media si considerano i periodo d'imposta precedenti esistenti alla data della costituzione.
Le spese agevolabili sono:
- costi relativi al personale altamente qualificato (lett. a comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
- spese relative alla ricerca extra muros (lett.c comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015) ossia contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179),
- competenze tecniche e privative industriali (lett. d comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015)) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: la misura del credito
Il credito viene concesso fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario, nelle seguenti misure:
- 50% della spesa incrementale (ossia la spesa eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015), per i costi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto (costi relativi al personale altamente qualificato, spese relative alla ricerca extra muros);
- 25% della spesa incrementale, per i costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto (quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali).
Ai fini del calcolo del credito spettante occorre determinare la spesa incrementale agevolabile, separatamente per ciascuna tipologia di spesa. Nel caso in cui:
- entrambe le tipologie di spesa dovessero registrare un incremento, il credito sarà calcolato applicando a ciascun incremento l'aliquota prevista per il relativo gruppo di spese (o 5o o 25%);
- l'incremento dovesse riguardare solamente una tipologia di spesa, il credito sarà calcolato applicando l'aliquota prevista per quel gruppo di spesa all'ammontare della spesa incrementale complessiva.
Il credito d’imposta:
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi dal 2016);
- è cumulabile con il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, previsto dall'art. 24 D.l. 83/2012.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo: controlli
Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità.
L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione. Sono escluse da questo obbligo le imprese con bilancio certificato.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione del credito (anche parziale), l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.