Speciale Pubblicato il 31/08/2015

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Rimborso IVA: i nuovi modelli per la garanzia

di Erario Anna Eleonora

Aggiornati i modelli per la prestazione di garanzia in caso di rimborso IVA sulla base delle nuove regole del Decreto semplificazioni



Per recepire le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 in tema di erogazione dei rimborsi IVA, per i quali ora è richiesta la prestazione di garanzia solo se l'importo del credito è superiore a € 15.000 ed è richiesto dai c.d. "soggetti a rischio", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno aggiornare i modelli di:
I modelli sono stati approvati con provvedimento delle Entrate del 26.06.2015 e sono già utilizzabili.
I vecchi modelli potranno comunque essere utilizzati ancora fino al 31.12.2015.
Contestualmente, considerata la recente accelerazione nei tempi di erogazione dei rimborsi, è stato ridotto da 120 a 60 giorni il periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi per il ritardo nell'esecuzione del rimborso (annuale o trimestrale).

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Rimborso IVA: cosa è cambiato in breve

Per ottenere il rimborso IVA richiesto ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR n. 633/1972, è ora necessaria la prestazione della garanzia solo nei casi previsti dalla legge a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).
Prima di tale decreto, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre naturalmente alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Il Decreto semplificazioni, in vigore dal 13.12.2014, ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole.
Resta fermo che, quando richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Più precisamente, le regole sono ora le seguenti:
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA (dal 13.12.2014)
Rimborsi iva ≤ € 15.000
NO GARANZIA
Rimborsi iva > € 15.000
Richiesti da
soggetti
"a rischio"
GARANZIA
Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
Per "soggetti a rischio" si intendono, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4 dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che:

Rimborso IVA: i nuovi modelli per la prestazione della garanzia

Per adeguare la modulistica alle novità introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 26.06.2015, che ha sostituito il precedente provvedimento del 10.06.2014, ha approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, insieme alle nuove istruzioni (denominate "Glossario").
Per coerenza, ha anche modificato il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato, che era stato approvato con provvedimento del 30.12.2014.
Il provvedimento ha, inoltre, fissato le condizioni generali di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e l'Agenzia delle Entrate.
Nel "Glossario" allegato ai modelli è precisato che:
Il provvedimento del 26.06.2015 ha stabilito, inoltre, che, in considerazione dell’accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, finalizzate a ridurre le tempistiche ed i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni.
Tali interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.

Rimborso IVA: la decorrenza dei nuovi modelli per la garanzia

I nuovi modelli, che sostituiscono quelli approvati con i Provvedimenti del 10.04.2014 e del 30.12.2014, sono già utilizzabili (dal 27.06.2015).
I precedenti modelli potranno comunque essere utilizzati ancora fino al 31.12.2015.


TAG: Rimborso IVA 2024