Il 21 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il Decreto sulla certezza del diritto, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento il regime di adempimento collaborativo.
Tale istituto mira a modificare in maniera rilevante il rapporto Fisco-Impresa, puntando su una maggiore trasparenza delle imprese a fronte di un quadro normativo più certo da parte delle Istituzioni.
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Decreto sulla Certezza del Diritto: regime di adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale
Nel dettaglio, il legislatore italiano - in ossequio alle raccomandazioni OCSE e sull’onda di quanto già realizzatosi in altri Paesi – ha inteso promuovere forme di cosiddetta “cooperazione rafforzata” con i contribuenti di maggiori dimensioni che si doteranno di un “sistema aziendale strutturato di gestione e di controllo del rischio fiscale” (Tax Control Framework).
In sostanza, la strategia scelta dal legislatore è quella di rafforzare la riconosciuta centralità degli strumenti di corporate governance nella mitigazione dei rischi fiscali.
La Delega Fiscale, però, nel prevedere l’inclusione dell’area tax all’interno dei sistemi di risk management, non prende in considerazione che in molti casi i contribuenti hanno già in essere un Tax Control Framework.
Pertanto, l’accelerazione e l’enfasi imposte dalla Legge Delega sul tema del rischio fiscale suggeriscano, più precisamente, una verifica del grado di maturità del proprio sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.
In attesa che gli operatori si cimentino nella complessa analisi della propria situazione di rischio, che comporterà uno sforzo organizzativo non trascurabile, ciò che preme qui evidenziare è il fatto che si dovrà chiaramente individuare nelle società la funzione che, in modo continuativo, sarà incaricata della gestione e del controllo del rischio fiscale.
Decreto sulla Certezza del Diritto: i problemi associati al controllo del rischio fiscale
I primi problemi di ordine pratico sono ipotizzabili con riferimento a quei soggetti che già hanno adottato e reso effettive procedure e sistemi in grado di presidiare il rischio di compliance e per i quali la legge ha individuato nel compliance officer il soggetto responsabile.
Non si può mancare di osservare che, in proposito, alcuni orientamenti della Banca d’Italia parrebbero aver già posto sotto il compliance officer “la verifica della conformità dell’attività aziendale alle normative di natura fiscale al fine di evitare di incorrere in violazioni o elusioni di tale normativa ovvero in situazioni di abuso del diritto, che possono determinare ripercussioni significative in termini di rischi operativi e di reputazione e conseguenti danni patrimoniali”.
Quale che sia la scelta che il legislatore adotterà, è certo che il soggetto responsabile – in quanto operante nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni – dovrà dialogare costantemente con le altre funzioni di controllo, così da mettere in moto un efficace flusso informativo endosocietario.
Inoltre, al fine di garantire un’efficace applicazione delle norma, è evidente che occorrerà anche disciplinare puntualmente i criteri e le modalità di valutazione dell’idoneità dei sistemi a presidio del rischio fiscale. In tal senso non è da escludersi la collaborazione con i soggetti incaricati del controllo contabile, ovvero del collegio sindacale.
Decreto sulla Certezza del Diritto: cosa cambia nel rapporto tra Fisco e Contribuenti
Il Fisco, insomma, sembra aver preso finalmente coscienza del fatto che se è vero che alcuni fattori possono accentuare la necessità di esercitare l’azione penale, è altrettanto vero che altri, talvolta, possono indicare che sarebbe preferibile intraprendere un diverso corso d’azione: i secondi saranno tanto maggiori rispetto ai primi quanto più efficace sarà stata l’azione di prevenzione basata sull’analisi del rischio fiscale (tax risk approach).
Intuitivo che il nuovo schema di relazioni tra contribuente e Fisco, che farà leva sull'instaurazione di un regime continuo di scambio di informazioni improntato alla massima trasparenza, avrà degli impatti su entrambe le parti coinvolte. Da un lato, le imprese dovranno ripensare il proprio sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini di un'efficace autovalutazione preventiva; dall'altro a risentirne saranno anche gli stessi moduli di intervento attraverso cui il Fisco esercita la funzione ispettiva in materia fiscale.