Vediamo brevemente come l'abrogazione della norma sul raddoppio dei termini di accertamento, introdotta nel nostro ordinamento dal 2006, interessi chi si accinge a presentare la domanda per il rientro dei capitali, in scadenza entro il prossimo 30 settembre.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati
Prima dell’approvazione del
decreto legislativo sull'abuso del diritto, emanato in attuazione della
delega fiscale L. 23/2014, quando vi era una comunicazione di reato, i termini per l’accertamento venivano raddoppiati; pertanto anche quando i termini per l’accertamento fossero scaduti il contribuente non poteva essere certo che in qualche modo non venissero riaperti.
Il decreto legislativo approvato dal Governo il 31 luglio e in attesa di pubblicazione in Gazzetta, prevede invece che il raddoppio dei termini opera solo quando la
notizia del reato sia stata inviata alla Procura della Repubblica entro i termini ordinari di accertamento, che ricordiamolo sono 4 anni quando la dichiarazione è regolarmente presentata e 5 quando invece è omessa.
La modifica incide sull’art. 43, terzo comma DPR 600 e sull’art. 57,3 ° comma del DPR 633/72 dove è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.”.
Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo stesso per gli inviti a comparire e per i processi verbali di constatazione, notificati o dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del dlgsv, per i quali l’atto impositivo verra’ notificato entro il 31 dicembre 2015.
Voluntary disclosure la domanda presentata non comporta rischi per gli anni prescritti
La norma sul raddoppio dei termini incide su una problematica abbastanza spinosa legata alla
presentazione della domanda di rientro dei capitali c.d. voluntary disclosure. Poteva infatti accadere che per il contribuente la presentazione della dichiarazione si trasformasse in un autodenuncia e l’amministrazione finanziaria poteva considerare operante la norma per il raddoppio dei termini di accertamento.
Ora invece con l’approvazione del decreto, chi presenta la dichiarazione sulla voluntary disclosure puo’ stare tranquillo perchè l’emersione di reati consumati in anni prescritti, non possono piu’ essere sanzionati e il raddoppio dei termini di accertamento non puo’ essere applicato. Il tutto a costo zero.