I contribuenti esclusi dagli studi di settore non possono essere sottoposti ad accertamenti fondati sugli studi di settore.
Di seguito vediamo come compilare correttamente il modello Unico 2015 in relazione alle cause di esclusione che si suddividono in due tipologie :
a)prima tipologia: il modello studi di settore non va compilato e viene sostituito dalla compilazione del quadro INE ;
b)seconda tipologia : il modello studi di settore va ugualmente presentato ai soli fini “statistici” e per il monitoraggio.
Le cause di esclusione (sia da Studi che da parametri) vanno indicate nell’apposita casella dei quadri del reddito d’impresa (RG o RF) o del quadro professionale (RE) del modello Unico.
Il modello dichiarativo prevede anche una apposita casella per segnalare l'esclusione dagli indici INE che interessa coloro che non sono tenuti alla presentazione sia del modello studi che del modello INE ovvero : - le Amministrazioni Pubbliche, le Assicurazioni, le Banche, i contribuenti minimi, gli incaricati alle vendite a domicilio e le società finanziarie di investimento.
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Inizio e Cessazione attività sono cause di esclusione
CAUSA 1- INIZIO NUOVA ATTIVITA'
Il soggetto che ha iniziato l’attività nel 2014 è escluso dalla compilazione dello studio di settore causa "1" e deve compilare il quadro INE.
Ai fini dell'inizio dell'attività non fa fede l'apertura della partita IVA o la costituzione delle società ma l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa ( il periodo da considerare è quello in cui si conseguono i primi ricavi o si sostengono i primi costi ).
Esempio : - se il 2014 è l'anno in cui sono stati sostenuti i primi costi o l'anno in cui si sono realizzati i primi ricavi si indicano : - codice esclusione 1 e si compila il quadro INE ;
Esempio : - il 2014 è l'anno in cui si apre la Partiva Iva o si costituisce la società senza svolgimento effettivo di attività lavorativa si indicano : - codice esclusione 7 con relativa spiegazione nelle note senza compilazione quadro INE ;
Attenzione : non si configura alcuna causa di esclusione in caso di svolgimento di attività con il medesimo codice Ateco nei seguenti casi:
1) cessazione e nuovo inizio di attività nei successivi 6 mesi (anche se nel periodo d’imposta successivo) da parte dello stesso imprenditore individuale/professionista (il concetto non trova applicazione per le società);
2) mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti ( acquisto/affitto d’azienda, successione/donazione d’azienda, trasformazione di società, fusione e scissione di società, conferimento d’azienda).
In tali situazioni, il contribuente deve applicare lo studio di settore ragguagliando i dati contabili alla durata del periodo d'imposta (non indica alcuna causa di esclusione in Unico).
Si sottolinea che nel caso di “cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione” e di “mera prosecuzione dell’attività”, ai fini dell'applicazione degli studi di settore , deve sussistere omogeneità dell’attività rispetto a quella precedente ovvero le attività devono essere contraddistinte da un medesimo codice attività o il codice attività deve essere compreso nel medesimo studio di settore.
Esempio: Ditta individuale che cessa l'attività il 31 marzo 2014 e che il 31 luglio inizia una nuova attività con lo stesso codice Ateco ovvero attività collocata nel medesimo studio di settore applicato in precedenza:
1) il contribuente deve compilare lo studio di settore indicando il codice 1 e il numero di mesi di svolgimento dell'attività lavorativa.
Esempio: Ditta individuale che acquista l'attività il 31 marzo 2014 e che il 31 luglio inizia lo svolgimento dell'attività lavorativa :
1) il contribuente deve compilare lo studio di settore indicando il codice 3 e il numero di mesi di svolgimento dell'attività lavorativa.
CAUSA 2: CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Il soggetto che cessa l’attività nel 2014 è escluso dallo studio causa "2" e compila lo studio di settore ai soli fini statistici .
E' importante sottolineare che rileva l'effettiva cessazione dell’attività a prescindere da eventuali comunicazioni ai pubblici uffici e pertanto , dal punto di vista pratico , si possono manifestare le seguenti situazioni:
a)in caso di effettiva cessazione dell'attività con comunicazione alla CCIAA o con la chiusura della partita IVA si indica il codice 1 ;
b)nel caso in cui si è in presenza di una cessazione di fatto senza alcuna comunicazione ufficiale si deve utilizzare il codice 7 con le relative informazioni nelle note.
La causa di esclusione rileva anche in presenza di cessazione dell’attività avvenuta in data 31 dicembre.
Sono esclusi dagli studi chi ha ricavi superiori a determinati limiti
CAUSA 3 o 4 – RICAVI SUPERIORI AI LIMITI
La causa di esclusione "3" si applica a coloro che possono vantare un ammontare dei ricavi/compensi tra euro 5.164.569 ed euro 7.500.000 ( tali soggetti sono esclusi dalla congruità dei ricavi/compensi , devono compilare lo studio di settore ai soli fini statistici e non compilano il modello INE).
La causa di esclusione "4"( ammontare dei ricavi/compensi superiori a euro 7.500.000) comporta invece l'esclusione dalla compilazione dello studio di settore ma obbliga alla compilazione del modello INE.
Per i Contribuenti soggetti ai Parametri rileva soltanto il limite di euro 5,16 milioni.
Esclusi dagli studi chi è in liquidazione o non ha un'attività normale
CAUSA 5 – IMPRESE IN LIQUIDAZIONE
Tale causa si applica alle imprese che si trovano in liquidazione ordinaria e , nel caso di specie, i contribuenti interessati devono compilare lo studio di settore.
I soggetti che “non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in Gerico della congruità” devono limitarsi ad allegare lo studio di settore senza calcolo della congruità”.
I contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività sono comunque esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
CAUSA 6 - IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA O FALLIMENTO
Tale causa non prevede la compilazione del modello studi (neppure ai fini statistici) ma la compilazione del modello INE.
CAUSA 7 - SITUAZIONI “DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ”
Il contribuente è escluso dalla congruità dei ricavi e compila lo studio ai soli fini statistici, non compila il modello INE.
Si considerano situazioni di non normale svolgimento dell’attività le seguenti casistiche:
a) impresa che non ha iniziato l’attività produttiva (impianto che per cause non dipendenti dal contribuente non è stato utilizzato,mancato rilascio di autorizzazioni per poter svolgere l'attività,interruzione dell’attività a causa della ristrutturazione dei locali in cui viene esercitata l’attività, periodo di imposta in cui viene concessa in affitto l’unica azienda,sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA , sospensione dall’albo di un professionista per più di sei mesi ;
b)Assenze : si segnala che in materia di assenza per Gravidanza la circolare n. 34-2010 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito come tale evento non costituisca una causa di esclusione “automatica” ma che va valutata di volta in volta . In caso di assenza quindi occorre indicare la causa di esclusione “7” ove si riesca a fornire motivi che provino come l’assenza della titolare abbia inciso sull’attività .
Altre assenze valide ai fini dell'esclusione sono la malattia / infortunio che abbiano inciso sull’andamento dell’attività (in presenza di tali cause di esclusione è opportuno descrivere la fattispecie all'interno delle note di Gerico);
c) rientrano tra le fattispecie di “non normale svolgimento dell’attività” anche
la liquidazione ordinaria( va compilato il modello studi e non va compilato il modello INE) e la liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (non va compilato il modello studi ma va compilato il modello INE).
Come precisato nella Circolare 30/E/2013 nel caso di cessazione dell’attività prevalente con prosecuzione di un’ulteriore attività ci si trova in una situazione di modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata riconducibile alla causa di esclusione di “periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Esclusi dagli studi i forfettari e gli incaricati vendite a domicilio
CAUSA 8 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETTARI
I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari e la cui attività rientra nell'applicazione degli studi devono compilare il modello ai soli fini statistici con l'esclusione dei dati contabili (quadro F o G) ma non devono compilare il modello INE (è il caso delle associazioni con attività commerciale che hanno optato per il regime di L. 398/91 e attività di agriturismo o allevamento).
Se l'attività esercita non rientra nel campo di applicazione degli studi le ASD che si trovano nel regime forfetario di cui alla Legge n. 398-91 sono escluse dalla compilazione e dall'invio del modello.
I dati comunicati verranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.
CAUSA 9 - INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
I contribuenti che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e non sono tenuti a presentare il modello e non devono compilare gli INE .
La causa di esclusione va applicata esclusivamente in presenza di un'altra attività di impresa che non possiede ricavi prevalenti.
Altre cause di esclusione dagli studi di settore
CAUSA 10 - CLASSIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEGLI ELEMENTI CONTABILI DELLO STUDIO
Si manifesta quando la tipologia di reddito del contribuente non è coerente con i dati dello studio di settore ( ad esempio quando lo studio prevede la compilazione del quadro G ed il contribuente si sia qualificato come imprenditore, oppure nel caso in cui lo studio richiede la compilazione del quadro F (impresa) e il contribuente è un professionista .
Per l'annualità 2014 gli studi di settore interessati alla normativa sono i seguenti:
VG41U ricerche mercato; VG91U servizi finanziari assicurativi; VG93U design; VG94U produzioni e distribuzioni cinematografiche ; WG74U attività fotografiche ; VK26U guide turistiche; VK28U attività recitazione e regia; WK08 attività disegnatori tecnici;WK16 Amministratori condominio; VK 19 Altre attività paramediche;WK21 studi odontoiatrici;VK 23 servizi di progettazione di ingegneria integrata.
In sostanza si tratta di attività svolte da un contribuente lavoratore autonomo che compila il quadro RE ma che si ritrova lo studio con il quadro F predisposto per le sole imprese.
CAUSA 11 - MODIFICA DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA
Il contribuente che modifica in corso d’anno l’attività esercitata è escluso da congruità dei ricavi/compensi causa "11 e deve compilare lo studio di settore ai soli fini statistici.
Tale causa di esclusione si verifica solo se la nuova attività rientra in uno studio diverso rispetto all’attività svolta in precedenza.
ESEMPI:
a) se nel medesimo periodo d'imposta si inizia una nuova attività che applica un diverso studio di settore e si cessa l'attività svolta in precedenza indipendentemente dal fatto che la nuova attività abbia ricavi prevalenti o meno rispetto all'attività cessata, lo studio di settore da presentare è quello dell'attività che ha ottenuto ricavi prevalenti (indipendentemente che si tratti dell'attività iniziata o cessata):
b) se nel medesimo periodo d'imposta si inizia una nuova attività che applica un diverso studio di settore(senza cessazione dell'attività precedente ) e che vanta ricavi prevalenti rispetto a quella precedente lo studio di settore da presentare è quello dell'attività appena iniziata.
CAUSA 12 - INUTILIZZABILITÀ DEGLI STUDI IN FASE DI ACCERTAMENTO
I contribuenti individuati dal DM 11/02/2008 devono indicare il codice “12” nella casella “studi di settore , compilare il modello studi e non compilare il modello INE.
Nell'elenco si trovano le seguenti casistiche:
-contribuenti ex minimi ;-contribuenti che esercitano attività di affitto d'azienda in via prevalente;- imprese multi attività;- cooperative a mutualità prevalente;-Soggetti che applicano gli IAS;- Consorzi di garanzia fidi;-attività di Bancoposta.
Come indicato in precedenza nel punto 12 rientrano anche i contribuenti ex minimi 2013 passati nel 2014 al regime ordinario ( primo periodo d'imposta successivo alla fuoriuscita dal regime dei minimi ) e , nel caso di specie , il contribuente deve compilare comunque il modello studi di settore ma lo stesso non è applicabile ai fini dell'accertamento (il caso riguarda le sole imprese in quanto i professionisti sono comunque soggetti ad applicare la congruità dello studio di settore).
Si rammenta che tali contribuenti ex minimi devono barrare la casella di cui al rigo F40 (imprese ) o rigo G23 (professionisti) al fini di consentire l'elaborazione dello studio al software Gerico anche in presenza di discordanza tra il reddito indicato nello studio e quello derivante dal quadro del Modello unico di pertinenza ( i soggetti ex minimi devono infatti compilare lo studio di settore 2014 adottando il metodo ordinario con l'indicazione delle quote di ammortamento e delle rimanenze iniziali /finali ).
Esempio: se un contribuente ex minimo 2013 ha acquistato nel 2013 un bene strumentale per euro 5.000 nello stesso anno ha detratto tutto il bene in applicazione delle regole contabile del regime applicato.
In occasione della compilazione dello studio di settore 2014 il contribuente nel quadro F deve indicare la seconda quota di Ammortamento del bene in oggetto ( se ipotizziamo percentuale ammortamento al 20% euro 1.000 e indicare a rigo F29 il valore di euro 5.000 (valore bene strumentale al netto dell'iva).