La data del 16 giugno 2015 ha coinciso per molti, in particolar modo per i lavoratori autonomi (quali artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS), con un appuntamento estremamente importante. Infatti, i suddetti soggetti sono chiamati a versare nelle casse dell’INPS il saldo contributivo 2014 e primo acconto 2015. Tuttavia, chi non avesse ottemperato all’adempimento in questione potrà ancora farlo entro il 16 luglio 2015 scontando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Per il pagamento dei contributi INPS va compilato il modello F24, così come per l’Irpef, l’Irap e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali:
- gli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
- ed i lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335; che non hanno effettuato il versamento al 16 giugno 2015 e per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore.
I versamenti contributivi possono essere effettuati mediante il modello di pagamento unificato F24. In particolare, i codici da utilizzare per il versamento sono:
- “AP” – Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
- “CP” – Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti).
A tal proposito, è importante sottolineare che la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
I liberi professionisti senza cassa, così come gli artigiani e commercianti, dovranno utilizzare il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- “PXX” - Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico. Si precisa che la causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
- “P10 “- Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla gestione separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
Per il versamento della maggiorazione (0,40%) va invece utilizzato il codice “DPPI”.
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Sanzioni per mancato versamento dei contributi previdenziali
Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute o effettua versamenti inferiori al dovuto è sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. In particolare se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio, ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur), maggiorato del 5,5% (quindi pari al 5,55%).
Resta fermo che la sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo.