Speciale Pubblicato il 15/07/2015

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Contributi lavoratori autonomi: entro il 16.7.2015 con lo 0,40%

di Dott. Daniele Bonaddio

Entro oggi il versamento dei contributi dei lavoratori autonomi con la maggiorazone dello 0,40% a titolo di interesse. Le sanzioni in caso di inadempienza



La data del 16 giugno 2015 ha coinciso per molti, in particolar modo per i lavoratori autonomi (quali artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS), con un appuntamento estremamente importante. Infatti, i suddetti soggetti sono chiamati a versare nelle casse dell’INPS il saldo contributivo 2014 e primo acconto 2015. Tuttavia, chi non avesse ottemperato all’adempimento in questione potrà ancora farlo entro il 16 luglio 2015 scontando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Per il pagamento dei contributi INPS va compilato il modello F24, così come per l’Irpef, l’Irap e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali:
I versamenti contributivi possono essere effettuati mediante il modello di pagamento unificato F24. In particolare, i codici da utilizzare per il versamento sono:
A tal proposito, è importante sottolineare che la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
I liberi professionisti senza cassa, così come gli artigiani e commercianti, dovranno utilizzare il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Per il versamento della maggiorazione (0,40%) va invece utilizzato il codice “DPPI”.

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Sanzioni per mancato versamento dei contributi previdenziali

Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute o effettua versamenti inferiori al dovuto è sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. In particolare se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio, ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento (Tur), maggiorato del 5,5% (quindi pari al 5,55%).
Resta fermo che la sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo.


TAG: Contributi Previdenziali Lavoro Autonomo