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Sussistenti questi, il rapporto così sorto deve essere riconosciuto quale trust, con l'effetto e della piena efficacia dell'intervenuta segregazione patrimoniale e della possibilità per il trustee di agire nella propria qualità, a prescindere da conflitti di norme.
Da ciò ne consegue (art. 11, comma II, della Convenzione) che
Va precisato che mentre gli elementi minimi di cui all'art. 2 Convenzione trovano applicazione sic et simpliciter con il riconoscimento, quelli di cui all'art. 11 solo nei termini previsti dalla legge applicabile al trust, ma, per il terzo possessore, a condizione che quest'ultima sia più favorevole della lex fori.
Tali effetti trovano, tuttavia, un invalicabile limite nella disposizione dell'art. 15 Convenzione che fa salve le c.d. norme imperative dettate dai singoli ordinamenti in materie la cui tutela non può essere oggetto di deroghe negoziali.
Da ciò ne discende che il trust che violi tali norme non sia nullo, ma semplicemente “ inefficaci taluni suoi effetti rispetto ai diritti tutelati dalle norme imperative, con il preciso dovere del Giudice di cercare di attuare in altro modo gli scopi del trust ” (così I. Valas, in M. Monegat, G. Lepore, I. Valas (a cura di), Trust. Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone , I, Torino, 2007, p. 69).
Del pari analoga tutela hanno le c.d. norme di applicazione necessaria , ossia quelle norme interne che, ai sensi dell'art. 17 legge 218/1995, trovano applicazione sempre e comunque, anche qualora la fattispecie presenti elementi di internazionalità, escludendo, per l'effetto, l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
Nulla prevede, invece, la Convenzione sulla giurisdizione, ossia su quale sia il Giudice che debba decidere la legge individuata dall'applicazione della Convenzione stessa.
Al riguardo si dovrà fare riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, alla legge 31 maggio 1995 nr. 218 e, con riferimento agli Stati facenti parte della Unione europea, al recente regolamento (UE) n.1215/2012, noto anche come “ Regolamento Bruxelles I bis ”.