Dopo l’invio della Comunicazione Integrativa Annuale relativa 2013 spirata lo scorso 28 febbraio, i dati relativi all’anno 2014, già previsti dall’articolo 11, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011 (“Salva Italia”), vengono integrati della “giacenza media” come disposto dall’art. 1, comma 314 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate, non solo ai fini delle indagini finanziarie, ma anche per l’espletamento dell’attività di analisi del rischio.
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Tutto sulla comunicazione Integrativa Annuale 2014
Con il Provvedimento del 28 maggio scorso n. 73782 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30 giugno la scadenza dell’invio C.I.A. (Comunicazione Integrativa Annuale) relativa all’anno 2014, precedentemente fissata al 29 maggio dalla disposizione dell’AdE n. 18269 del 10 febbraio 2015; è stata proprio l’introduzione della “Giacenza Media” dei rapporti con codice 01 (conto corrente), codice 03 (Conto deposito a risparmio libero/vincolato) e codice 09 (Conto terzi individuale/globale) a procrastinare l’invio all’Archivio dei rapporti finanziari, presso l’Anagrafe Tributaria, degli ulteriori elementi a disposizione del fisco.
Gli Operatori Finanziari di cui all’art. 7 sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (banche, poste, assicurazioni, ecc.) sono obbligati all’invio, presso l’Archivio dei Rapporti finanziari, dei Saldi annuali iniziali e finali dei rapporti, nonché dei Saldi dei movimenti Dare e Avere, così come introdotto e previsto dal D.L. 201/2011.
Dopo l’invio della Comunicazione Integrativa Annuale relativa 2013 spirata lo scorso 28 febbraio, i dati relativi all’anno 2014, già previsti dall’articolo 11, comma 4, del decreto legge n. 201 del 2011 (“Salva Italia”), vengono integrati della “giacenza media” come disposto dall’art. 1, comma 314 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate, non solo ai fini delle indagini finanziarie, ma anche per l’espletamento dell’attività di analisi del rischio.
Il medesimo comma 314 stabilisce poi che: “Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo art. 4 d.lgs. 109 del 1998, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”. Misura finalizzata all’implementazione del c.d. “Riccometro”, strumento che migliorerà l’efficacia e l’efficienza dei controlli, poiché, più efficiente nella determinazione delle condizioni che danno diritto a benefici e agevolazioni legata alla condizione economica familiare. In linea con tale integrazione, il 5 dicembre 2013, è stato approvato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Del resto, in conseguenza alla tempistica con cui le specifiche tecniche sono arrivate, proprio a ridosso della scadenza prevista per il giorno successivo, cioè 29 maggio, è stato inevitabile prorogare la scadenza originariamente prevista. Termine di proroga che impone a tutti gli operatori finanziari e gestori dei rapporti con codici 01, 03 e 09 l’invio delle integrazioni per i rapporti finanziari intrattenuti per l’anno 2014.
Con l’ultimo Provvedimento del 28 maggio 2015 è stato ampliato l’ambito oggettivo della comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari, già fissato dal precedente provvedimento del 25 marzo 2013 che, a sua volta, ha subito modifiche nelle modalità tecniche/operative dall’altro antecedente del 10 febbraio scorso per l’anno 2015.
Tali modifiche si riverberano sulla prossima scadenza annuale anticipata al 15 febbraio 2016 (scadenza ordinaria), e sulle modalità di invio che prevedono il “Tracciato Unico” da effettuarsi sia per le comunicazioni mensili sia per quelle annuali rappresentato dalla piattaforma SID.
L’intento dell’Amministrazione Finanziaria, naturalmente, è finalizzato al miglioramento dell’attività accertativa espressa dalla stessa ai fini del contrasto all’evasione ed elusione fiscale; dimostrazione del caso ne è la trasformazione del fine dello strumento comunicativo che passa dalla formazione di liste selettive di contribuenti a maggior rischio a strumento di analisi del rischio di evasione.
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