La Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015. La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni.
Per perfezionare la rivalutazione occorre:
- far redigere entro il 30.06.2015 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
- versare l’imposta sostitutiva entro il 30.06.2015 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. Si evidenzia fin da subito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è raddoppiata rispetto a quella utilizzata finora con le precedenti rivalutazioni, ed ammonta al:
- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e i terreni.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Beni oggetto di rivalutazione
Possono essere oggetto di rivalutazione:
- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto;
- superficie;
- enfiteusi;
- le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2015 a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure:
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA |
ALIQUOTA
|
AMBITO DI APPLICAZIONE
|
8%
|
|
4%
|
- Partecipazioni NON qualificate
|
Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione (a differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima) come risultante dalla perizia di stima.
L’imposta sostitutiva deve essere versata:
- in un’unica soluzione, entro il 30.06.2015;
- in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
- 1a rata entro il 30.06.2015;
- 2a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015;
- 3a rata entro il 30.06.2017 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015.
Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:
- il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
- se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
- se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
- codice tributo “8055” se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da partecipazioni
- codice tributo "8056" se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da terreni
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2015”.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 70/E/2013, ha chiarito che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili mensilmente (ex art. 20 D.lgs. 241/97), in quanto nell'art. 15 del D.l 185/2008 manca il richiamo a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per la fattispecie in esame.
Esempio 1:
La signora Margherita è proprietaria di una partecipazione non qualificata (10%) nella società Fiori s.r.l. Il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2015, risultante dalla perizia, è di 500.000 Euro. Il valore della partecipazione della signora Margherita è quindi pari a 50.000 Euro (500.000 x 10%).
Di conseguenza:
- imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (€ 50.000 x 4%) € 2.000
Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.
Rivalutazione di un terreno o partecipazione già rivalutata
Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Pertanto, prendendo ad esempio le più recenti disposizioni, un soggetto che abbia già rivalutato un terreno/partecipazione al 1° gennaio 2014, e intenda usufruire della riapertura dei termini al 1° gennaio 2015, può in alternativa:
- scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente in un'unica soluzione o come prima rata (del 30.06.2014);
- versare l'imposta dovuta secondo la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E.
In tal caso, è possibile:
- scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
- versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) e richiedere a rimborso la precedente.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza, l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.
Poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata raddoppiata con la Legge di stabilità 2015, l'utilizzo della rivalutazione al 1° gennaio 2015, finalizzata ad una rivalutazione al "ribasso" comporta in molti casi l'obbligo di versare un ulteriore importo di imposta sostitutiva.
Esempio 2
La signora Viola ha rivalutato un terreno di sua proprietà al 1° luglio 2011, il cui valore ammontava a 120.000 Euro.
Ora intende usufruire della nuova rivalutazione e il valore del terreno alla data dell’1.1.2015 ammonta a 70.000 Euro.
Si noti che nonostante la rivalutazione sia "al ribasso", e si scomputi l'imposta sostitutiva già versata, la signora Viola dovrà versare ulteriore imposta. Infatti:
- imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (€ 70.000 x 8%) € 5.600
- imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.7.2011 € 4.800
- imposta sostitutiva residua da versare € 800
Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.
Indicazione obbligatoria in Unico
I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT. L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).
L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 258,00 Euro e 2.065,00 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).