Il CCNL ha validità triennale con decorrenza dal 1° aprile 2015 sino al 31 marzo 2018, sia per la parte economica che per quella normativa.
Riportiamo di seguito gli importi degli aumenti retributivi e le rispettive scadenze:
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Aumenti a partire dal
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Livelli
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01/04/2015
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01/01/2016
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01/09/2016
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01/03/2017
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01/09/2017
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Totale aumenti retributivi
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Quadri
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21,17
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21,17
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21,17
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28,23
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28,23
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119,98
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1°
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18,74
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18,74
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18,74
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24,98
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24,98
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106,17
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2°
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16,32
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16,32
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16,32
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21,76
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21,76
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92,48
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3°super
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15,14
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15,14
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15,14
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20,18
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20,18
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85,78
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3°
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15,00
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15,00
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15,00
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20,00
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20,00
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85,00
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4°super
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14,55
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14,55
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14,55
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19,39
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19,39
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82,43
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4°
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14,02
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14,02
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14,02
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18,70
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18,70
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79,47
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5°
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13,05
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13,05
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13,05
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17,40
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17,40
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73,96
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Tali incrementi saranno corrisposti in proporzione all'orario per i lavoratori part-time.
Esaminiamo le principali modifiche introdotte.
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Apprendistato professionalizzante: percentuale di conferma
Per poter assumere lavoratori con il contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% per gli studi sotto i 50 dipendenti e il 50% per quelli sopra i 50 dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo oggettivo e i contratti risolti durante il periodo di prova.
La disposizione non si applica quando, nei 18 mesi precedenti l'assunzione, sia scaduto un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a tre.
E' stata prevista la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche anche con rapporto di apprendistato. Le parti si riuniranno, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto per regolamentare tale nuovo istituto.
Contratto a termine: numero contratti attivabili
In relazione ai contratti attivabili, gli studi professionali devo attenersi ai seguenti limiti:
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lo studio che occupa fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato può assumere 3 lavoratori a termine;
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lo studio che occupa da 6 a 15 dipendenti può assumere a termine un numero di lavoratori non superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
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lo studio che occupa più di 15 dipendenti non può eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Lavoro a chiamata e le modalità di impiego e definizione e ambito di applicazione del Telelavoro
LAVORO A CHIAMATA: modalità di impiego
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato per periodi con particolare intensità lavorativa come, ad esempio:
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dichiarazioni annuali nell'area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali;
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archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
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informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.
Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato per iscritto e deve contenere:
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la durata, il luogo, la modalità della disponibilità e il relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
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il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore;
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le forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e le modalità di rilevazione della prestazione;
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i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità, se prevista.
TELELAVORO: definizione e sfera di applicazione
Il telelavoro rappresenta la variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, derivante dalla modifica delle tradizionali dimensioni di spazio e tempo e l'adozione di strumenti di lavoro informatici o telematici. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo, oppure possono nascere dalla trasformazione di rapporti già in corso.
I principi che regolano la stipula di contratti di telelavoro sono:
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volontarietà delle parti;
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possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà della parti;
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pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa;
-
definizione delle condizioni entro cui deve svolgersi la prestazione, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli) nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
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mantenimento dello stesso impegno professionale da parte del lavoratore;
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indicazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quelli esistenti nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri in azienda;
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assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematici, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei;
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inviolabilità del domicilio del lavoratore , salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione; inapplicabilità al telelavoro delle norme sull'orario di lavoro;
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disponibilità per il telelavoratore in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale, per la recezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro e deve rendersi disponibile, previo preavviso, di almeno un giorno, a partecipare alle riunioni convocate in azienda;
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possibilità di visite , previa richiesta, del responsabile di prevenzione e protezione e del delegato alla sicurezza, di fare visita presso il domicilio del dipendente per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza;
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stipula di polizza assicurativa, a carico del datore di lavoro, per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione in telelavoro, nonché delle persone e dei terzi che fisicamente vi accedono.
Permessi: nuovi assunti
Per i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto i permessi per riduzione di orario matureranno:
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nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all'assunzione;
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nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione, fino al trentaseiesimo mese;
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nella misura del 100% per i mesi successivi.
Per i lavoratori assunti con contratto di reimpiego i permessi per riduzione di orario matureranno:
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al 50% dal sesto mese dopo l'assunzione;
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al 75% dal dodicesimo mese dopo l'assunzione, fino al diciottesimo;
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al 100% per i mesi successivi.
Definizione e modalità del Contratto di reimpiego e modalità del Congedo parentale a ore
CONTRATTO DI REIMPIEGO: definizione e modalità
Al fine di favorire l'occupazione stabile, in considerazione del perdurare della crisi economica, è consentita l'assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento di lavoratori over 50, inoccupati e disoccupati di lunga durata. Il salario d'ingresso può essere pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento inferiore.
Tale contratto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello.
CONGEDO PARENTALE A ORE: modalità
Al fine di conciliare i tempi di lavoro e quelli famigliari, viene attuata la fruizione del congedo parentale con modalità a ore , sia per i lavoratori a tempo pieno, sia per quelli a part-time.
La volontà di usufruire del congedo a ore deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero dei mesi di congedo da utilizzare e la programmazione mensile delle ore di congedo.
Non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere.