Come stabilito dall'art. 2 del D.P.R. n. 195/1999, modificato da ultimo dall'art. 15 del D.L. n. 78/2009, i soggetti non congrui agli studi di settore, al fine di precludere all'Amministrazione finanziaria l'attività di accertamento, possono provvedere all'adeguamento, senza sanzioni e interessi, relativamente a tutti i periodi d’imposta in cui si applicano gli studi (sia nel primo anno di applicazione/revisione che nei successivi).
L'adeguamento deve avvenire al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che deve tenere conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per il singolo studio di settore, i quali sono influenzati dai correttivi anticrisi.
Sul maggior imponibile derivante dall'adeguamento devono essere versate le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP entro il termine di versamento a saldo delle imposte derivanti da UNICO.
L'adeguamento richiede il versamento della maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore e ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili se tale differenza è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati e deve essere versata anch'essa entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, anche in forma rateizzata.
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Studi di settore: adeguamento ai fini IRPEF/IRES e IRAP
In particolare, i maggiori ricavi o compensi dichiarati per effetto dell'adeguamento incrementano il reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e la maggiore imposta si confonde con quella dovuta per l'anno, pertanto l'imposta dovuta è complessiva.
Analogamente, i maggiori ricavi o compensi dichiarati per effetto dell'adeguamento rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta e l'IRAP dovuta è complessiva.
Studi di settore: adeguamento ai fini IVA, novità da quest'anno
Con riguardo all'IVA, i maggiori ricavi o compensi comportano l'applicazione dell'IVA con l'aliquota media applicata sulle operazioni attive.
L'aliquota media è quella risultante dal rapporto tra:
- l'IVA sulle operazioni imponibili, diminuita dell'IVA sulle cessioni di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari dichiarato, considerando anche le operazioni non soggette a IVA o quelle soggette a regimi speciali.
L'adeguamento agli studi di settore ai fini IVA (quindi, i maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all’adeguamento), da quest’anno (UNICO 2015) vanno indicati nella sezione XXI del quadro RQ (rigo RQ80), anziché nel quadro RS.
Il versamento della maggiore IVA dovuta deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte con Modello F24 (codice tributo "6494"), quindi, a seguito della proroga di cui al D.p.c.m. 09.06.2015 entro il 6 luglio, o entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.