Come è noto, si presumono società di comodo quelle che non superano il c.d. test di operatività (che consiste in un raffronto su base triennale tra i ricavi conseguiti ed i ricavi presunti sulla base dei beni posseduti), ovvero risultano in perdita fiscale per cinque esercizi consecutivi (oppure per quattro esercizi, essendo il quinto in utile per un ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 30 della legge 724/1994).
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L'Interpello come strumento di difesa principale per il soggetto presunto di comodo
La presunzione dello status di società di comodo è un problema di non poco conto, perché fa scattare ulteriori presunzioni, relative al reddito conseguito ed al valore della produzione ai fini Irap, nonché penalizzazioni nell'utilizzo delle perdite fiscali pregresse e del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale; per i soggetti Ires è previsto, inoltre, un aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota d'imposta.
In altre parole, si rischia di dover pagare imposte salate per redditi mai prodotti, e di perdere un credito Iva che si riteneva legittimamente acquisito.
Lo strumento principale a disposizione del soggetto presunto di comodo per la sua difesa è l'interpello, da presentare secondo le disposizioni dell'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973 e del decreto ministeriale 19 giugno 1998 , n. 259.
Si tratta dell'interpello c.d. disapplicativo, che serve a dimostrare all'Agenzia delle entrate che gli effetti di una certa norma antielusiva non si producono, e quindi la norma non deve essere applicata.
Nonostante non si ravvisi carattere antielusivo nella disciplina delle società di comodo, la norma impone di seguire la procedura indicata, che prevede istanza indirizzata al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, ma consegnata all'ufficio locale, ed obbligo di risposta entro 90 giorni.
L'Agenzia delle entrate ritiene che l'interpello disapplicativo abbia carattere preventivo, e quindi che la relativa istanza debba essere presentata in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nella quale la disciplina delle società di comodo trova applicazione: questo comporta che il termine ultimo per la presentazione è il 2 luglio 2015 (essendo la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi fissata al 30 settembre).
È quindi già tempo di esaminare le situazioni delle presunte società di comodo e decidere se presentare l'interpello, e con quali motivazioni. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 724/1994, l'interpello deve indicare le “oggettive situazioni” che hanno impedito di superare il test di operatività, di conseguire il reddito minimo presunto o di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva nella misura minima per non far scattare le penalizzazioni previste.
Qualunque sia la strada intrapresa, è questo il momento di affrontare il problema e di prendere le decisioni, per avere il tempo necessario per predisporre l'istanza di interpello o concordare, tra cliente e professionista di riferimento, la strategia da seguire.
Si deve ritenere, comunque, che la prova contraria alla presunzione che una società sia di comodo possa essere fornita (quanto meno in sede di contenzioso) con ogni mezzo, e non solo con riferimento alle “oggettive situazioni” previste dalla norma relativa all'interpello.