L'art. 22 della legge n. 903 del 1965 non richiede quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col defunto, pensionato o assicurato; la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima
IL CASO
La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale che ha ritenuto che fosse infondata la domanda di X riconoscimento della pensione di reversibilità in qualità di superstite del coniuge, dal quale era separato con addebito sul rilievo che non era già titolare di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.c..
Per la cassazione della sentenza ricorre X sulla base di un unico motivo, ossia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 286 dei 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte".
Sulla base di ciò, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso è fondato, in quanto nell’art. 22 della L. 903 del 1965 la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.
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