Speciale Pubblicato il 14/05/2024

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Contratto Studi professionali: testo e tabella retributiva 2024

di Avv. Rocchina Staiano

Testo in pdf e dettagli del CCNL Studi professionali CONFPROFESSIONI: ferie, tabella retributiva. Welfare e scatti anzianità



Il contratto collettivo degli studi professionali scaduto a dicembre 2018  è stato rinnovato il 16 febbraio 2024  dopo oltre  5 anni
Dal punto di vista economico, i sindacati a marzo  2022 avevano  respinto  la proposta economica di Confprofessioni  e chiedevano  il riconoscimento  di un aumento che faccia recuperare la forte inflazione dell'anno scorso  (8,1% nel  2022 e 5,4 del 2023 )

L'accordo prevede un aumento contrattuale complessivo pari a  215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, erogato in  quattro tranches: 

Prevista inoltre la corresponsione dell’una tantum per la vacanza contrattuale , pari a 400 euro, erogata in due tranche: 

Di seguito con le ultime novità rivediamo anche  i principali aspetti del  CCNL  Studi professionali in vigore riguardanti le   aree di applicazione del contratto, le  ferie e  il trattamento economico, la  tutela della malattia.

SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL CONTRATTO AGGIORNATO AL 2024

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A chi si applica il CCNL studi professionali

Il precedente rinnovo del   17 aprile 2015  tra CONFPROFESSIONI (Confederazione Italiana Libere Professioni), FILCAMS - CGIL (Federazione Itallana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi),  FISASCAT - CISL (Federazione Itallana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo),  UILTuCS - UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi),  L'accordo è poi stato approvato  dalle 19 associazioni di categoria aderenti alla confederazione.
Si ricorda che i lavoratori subordinati del settore  sono circa un milione, in grande maggioranza (90%) anzi lavoratrici, impiegate in studi con meno di 10 dipendenti,  cui si aggiungono oltre 400 mila collaboratori e praticanti.
In quell'occasione era stata estesa la copertura previdenziale anche ai titolari e collaboratori parasubordinati degli studi ed è stato  previsto un aumento del minimo contrattuale medio di 85 euro per gli addetti di terzo livello. E' stato  regolamentato il telelavoro.
Riguardo all'apprendistato è stata fissata la percentuale di conferma per gli apprendisti pari almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti e del 50% per quelle più grandi.
Inoltre per la prima volta   è stato  fissato  il rapporto tra numero di lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Questi ultimi potranno contare su un diritto di precedenza  in caso di  assunzioni stabili. 

Possono applicare questo contratto gli studi professionali delle seguenti aree:

A)Area professionale Economico – Amministrativa

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

B) Area professionale Giuridica

Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

C) Area professionale Tecnica

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

D) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori. Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

E) Altre attività professionali intellettuali

Attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

Tabella retributiva in vigore dal 1.3.2024 e scatti anzianità


tabella retributiva minimi tabellari
decorrenzadal.1.3.2024

Quadri

2.281,51

1

2018,99 + all.contrattuale 42,35

2

1758,66 + all. contrattuale 102,43

3 S

1.631,29 + all. contratt. 110,40

3

1.616,37

4 S

1.567,44

4

1.511,28

5

1.406,48

In tema di scatti di anzianità il CCNL studi professionali prevede il diritto per  il lavoratore a 8 (otto) scatti triennali.

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1 gennaio 1978.A decorrere dal 1  ottobre 2011, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

LIVELLI

IMPORTI PER SCATTI ANZIANITA'

Quadri

30

26

 II°

23

 III° Super

 22

III°

22

IV° Super

20

IV°

20

 20

ATTENZIONE si ricorda che gli importi si intendono sempre al lordo ( in quanto l'imposizione fiscale varia poi sulla base della situazione soggettiva del  lavoratore).

Welfare - Fondi bilaterali di solidarietà - Tutela della malattia

WELFARE CONTRATTUALE In tema di welfare sono attivi  i sottoelencati strumenti bilaterali:

A) La Commissione paritetica nazionale;
 B) Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità
 C) L’Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)
 D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (C.A.DI.PROF.)

Le strutture di Ebipro e Cadiprof in particolare operano sinergicamente nell’erogazione delle tutele  ai propri iscritti.

Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di  applicazione prevista dal CCNL.

A partire dalla mensilità di aprile 2015, il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO),viene effettuato  mediante un contributo unificato di 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP .

Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano  all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori, compresi i collaboratori

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti  sono  comunque dovuti in misura intera. Per un dipendente con più rapporti part-time, sarà dovuta una sola iscrizione.

La quota dal 2024 è cosi suddivisa:

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore,, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32,  14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

Il 3 ottobre 2017 Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo che istituisce il fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito nel settore delle attività professionali.

L’intesa prevede che gli studi, in un primo tempo aventi più di 3 lavoratori dipendenti e successivamente ridotti a 2, siano obbligati al versamento al fondo bilaterale di settore. L’accordo prevede inoltre:

Il fondo è diventato operativo il 26 maggio 2021  Leggi in merito anche:  Fondo bilaterale studi professionali: le regole 2021 e Fondo studi professionali cambiano i codici Ateco

TUTELA CONTRATTUALE DELLA MALATTIA 

In caso di malattia il  dipendente di uno studio professionale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare ( il cd. "periodo di comporto") .

Alla scadenza del periodo di comporto  i dipendenti  possono beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita  per un massimo di 180 giorni previa presentazione di apposita documentazione medica .

 Ai lavoratori affetti da particolari malattie invalidanti (es. oncologiche , distrofia muscolare sclerosi multipla o trapianti di organi vitali) la conservazione del posto è garantita per 270 giorni, prolungabili per ulteriori 8 mesi in relazione allo stato della patologia dietro  richiesta che deve essere  effettuata  a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza.

Il trattamento economico della malattia, stabilito dall’art. 104 del CCNL , prevede che  il lavoratore malato, anche in prova, ha diritto  ad un trattamento economico ovvero :

Per approfondire vedi anche "Studi professionali la malattia del dipendente".

Ferie e retribuzione dipendenti studi professionali

Riportiamo gli articoli del contratto collettivo  riguardanti ferie e retribuzione

Art. 83 - Misura del periodo di ferie

1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedi al venerdi. Il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
 Art. 84 - Determinazione del periodo di ferie
1. E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.lgs. 66/2003 in materia.
 Art. 120 - Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salva le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
 Art. 121 - Frazionamento della retribuzione
La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 108.
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni. 
Da ricordare anche che il contratto prevede la corresponsione della 13^  e 14^ mensilità rispettivamente a dicembre e a giugno , pari ad una mensilità , ma senza la quota degli assegni familiari.

1 FILE ALLEGATO:
Fondo di solidarietà Confprofessioni

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