Nella Risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, nel caso in cui un soggetto riceva in donazione una partecipazione il cui valore sia stato già rideterminato dal donante ed il donatario intenda procedere ad una nuova rivalutazione del valore, l’imposta sostitutiva pagata in precedenza dal donante non può essere scomputata da quella dovuta dal donatario in occasione della successiva rideterminazione. Lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni è possibile, infatti, solo se effettuato dallo stesso soggetto.
Di recente, con la Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, l'Agenzia è ritornata sul tema chiarendo che, nelle more delle istruzioni giunte solo con la Risoluzione n. 91/E/2014, i donatari che hanno erroneamente scomputato l'imposta sostitutiva pagata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni, possono regolarizzare la propria posizione entro il 19.06.2015, senza sanzioni e con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
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La rivalutazione di terreni e partecipazioni
La rivalutazione di terreni e partecipazioni è stata introdotta per la prima volta dall'art. 5 della Legge n. 488/2001 e consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:
- terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
posseduti ad una determinata data non in regime di impresa.
Negli anni la rivalutazione di terreni e partecipazioni è stata riproposta più volte, da ultimo con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) con riferimento ai terreni ed alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
La rivalutazione di tali beni è conveniente qualora permetta di aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
La rivalutazione si perfeziona mediante:
- la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni;
- il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione o come 1a rata di 3 rate annuali di pari importo;
Si ricorda che l’aliquota da applicare all’imposta sostitutiva è pari, per la rivalutazione del valore al 1° gennaio 2015, al:
- 8% (prima era 4%) per i terreni e le partecipazioni qualificate;
- 4% (prima era 2%) per le partecipazioni non qualificate.
Lo scomputo dell'imposta sostitutiva già versata
Considerate le diverse possibilità di rivalutazione previste negli anni, il Decreto Sviluppo 2011 (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lett. ee) e ff)) ha stabilito che i soggetti che si siano già avvalsi di una precedente rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o dei terreni edificabili e con destinazione agricola e che intendano effettuare successivamente una nuova rivalutazione, possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.
Alternativamente, tali soggetti possono versare l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione e chiedere il rimborso della precedente imposta sostitutiva già pagata (l'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata).
Diverso è il caso in cui il soggetto che effettua una nuova rivalutazione di un terreno/partecipazione già rivalutata sia diverso da quello che ha effettuato la prima rivalutazione. A tal proposito, la Risoluzione n. 91/E del 17.10.2014 dell'Agenzia delle Entrate era intervenuta a chiarire la disciplina della rivalutazione nel caso in cui la partecipazione rivalutata sia donata ad un altro soggetto, il quale intende fruire a sua volta di una nuova possibilità di rivalutazione.
Per le Entrate, il donatario della partecipazione non può scomputare dall'imposta sostitutiva da lui dovuta in base alla nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva pagata a suo tempo dal donante sulla medesima partecipazione. Questa, infatti, secondo le Entrate, è una possibilità riservata esclusivamente allo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni; lo scopo, infatti, è quello di consentirgli il recupero dell’imposta pagata ed evitare duplicazioni di imposta.
Come sanare l'errato scomputo dell'imposta sostitutiva versata dal donante
Considerato che la Risoluzione n. 91/E/2014 è stata pubblicata solo alcuni mesi fa, in data 17.10.2014, dopo anni che viene data la possibilità di rivalutazione delle partecipazioni non qualificate, l'Agenzia delle Entrate, nella più recente Risoluzione n. 40/E pubblicata il 20.04.2015, è voluta venire incontro a quei contribuenti che, a causa dell'incertezza normativa e nelle more delle istruzioni dell'Amministrazione, hanno comunque scomputato l'imposta sostitutiva versata dal donante in occasione di una precedente rivalutazione.
In particolare, nella recente Risoluzione, le Entrate affermano che tali soggetti possono regolarizzare il carente versamento d'imposta entro 60 giorni dall’emanazione del documento di prassi, quindi entro il 19.06.2015.
Il versamento, che deve avvenire come di consueto con modello F24 e codice tributo "8055", deve essere maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009 (4% annuo) per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973.
Non si applicano sanzioni, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente espresso dall’articolo 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).