Speciale Pubblicato il 11/04/2015

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ASPI, Mini-Aspi e NASPI: le differenze

di Avv. Rocchina Staiano

Il nuovo ammortizzatore "NASPI" sostituirà a breve le indennità ASPI e Miniaspi per chi perde il lavoro dopo il 1°maggio: le differenze in una tabella



In attuazione della L. 183/2014 è stato emanato il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, il quale agli artt. Da 1 a 14 regola la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, c.d. NASPI.
La NASPI andrà a sostituire l’ASpI e la mini-ASpI, (L.92/2012 CD. Legge Fornero) con riferimento però solo agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.
La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

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tratto da La Circolare del Lavoro n. 15 del 10 aprile 2015 : approfondimenti, schede, scadenze del lavoro e i link a tutti i documenti originali,  scaricabili dalla Banca Dati del lavoro! -
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Per un commento approfondito sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati abbiamo preparato un e-book di commento al D.lgs. 22/2015
 

Aspi, Miniaspi e NASPI a confronto

DIFFERENZE
NORMATIVA
L. 92/2012
D. LGS. 22/2015
 
ASPI
MINI-ASPI
NASPI
 
 
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI
• Tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata);
• dipendenti pubblici a tempo determinato;
• soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
• i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata).
• Lavoratori dipendenti;
• dipendenti pubblici a tempo determinato;
• soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
SOGGETTI ESCLUSI
Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,
• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.
Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,
• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.
Sono esclusi: 
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, 
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
REQUISITI
• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;
• 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione in biennio precedente inizio periodo di disoccupazione.
• Soggetti privi di lavoro immediatamente disponibili a svolgimento o ricerca di lavoro, con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, precedenti l’inizio della disoccupazione.
• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;
• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
• almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. 
MISURA DEL BENEFICIO
Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni pari al 75% fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS
Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS
Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2015) di euro 1.195. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo (nel 2015) di 1.300 euro.
DURATA DEL BENEFICIO
Transitoriamente, per gli eventi intercorsi nel 2015:
• 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni;
• 12 mesi per i soggetti con età da 50 a 55 anni;
• 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016:
• 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi;
• 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti eventuali periodi di indennità negli ultimi 18 mesi.
Erogazione mensile per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).
Erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificati dal 1° gennaio 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane.


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