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DIFFERENZE
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NORMATIVA
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L. 92/2012
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D. LGS. 22/2015
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ASPI
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MINI-ASPI
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NASPI
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SOGGETTI BENEFICIARI
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• Tutti i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata);
• dipendenti pubblici a tempo determinato;
• soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
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• i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata).
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• Lavoratori dipendenti;
• dipendenti pubblici a tempo determinato;
• soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
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SOGGETTI ESCLUSI
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Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,
• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.
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Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,
• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.
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Sono esclusi:
• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,
• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
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REQUISITI
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• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;
• 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione in biennio precedente inizio periodo di disoccupazione.
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• Soggetti privi di lavoro immediatamente disponibili a svolgimento o ricerca di lavoro, con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, precedenti l’inizio della disoccupazione.
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• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;
• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
• almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
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MISURA DEL BENEFICIO
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Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni pari al 75% fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS
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Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS
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Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2015) di euro 1.195. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo (nel 2015) di 1.300 euro.
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DURATA DEL BENEFICIO
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Transitoriamente, per gli eventi intercorsi nel 2015:
• 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni;
• 12 mesi per i soggetti con età da 50 a 55 anni;
• 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016:
• 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi;
• 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti eventuali periodi di indennità negli ultimi 18 mesi.
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Erogazione mensile per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).
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Erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificati dal 1° gennaio 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane.
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