Il 31 marzo 2015, ABI e OOSS hanno stipulato l’accordo di rinnovo per i dipendenti delle aziende del credito. In tale sede le Parti si sono impegnate a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede:
- si confermerà che quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del CCNL 19 gennaio 2012 si riferisce ai lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data;
- si prevederà che tra le materie oggetto di studio, approfondimento e valutazione congiunta nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 19 gennaio 2012 rientrano l'evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità.
- I medesimi temi saranno oggetto di informativa e di valutazione fra le parti aziendali o di gruppo nel corso di un apposito futuro incontro.
Il nuovo contratto ha decorrenza dal 31/3/2015 al 31/12/2018.
L'accordo per il CCNL contiene, tra le altre, le seguenti novità:
- Contrattazione di secondo livello: I contratti di secondo livello di cui all'art. 28 del CCNL 19 gennaio 2012 avranno durata quadriennale e saranno rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Trattamento economico: La voce stipendio è incrementata di euro 85,00 mensili (per 13 mensilità) per il lavoratore inquadrato nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo. Detto incremento verrà parametrato - anche per i destinatari del livello retributivo di inserimento professionale - e corrisposto suddividendolo in tre tranches: euro 25,00 dal 1° ottobre 2016; euro 30,00 dal 1° ottobre 2017; euro 30,00 dal 1° ottobre 2018.)
- TFR: Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
- Fungibilità nell'utilizzo del personale: Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi, dal 1° al 4° livello retributivo.
- Congedi parentali: In relazione a quanto previsto dalla L. 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a quanto contenuto nel Verbale di Accordo 19 aprile 2013, le Parti si incontreranno entro 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto delegato in materia, per valutarne i criteri applicativi presso le aziende destinatarie del contratto, con particolare riguardo a possibili modalità innovative che favoriscano l'equilibrio di genere e all'attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore.)
- Malattie oncologiche: In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico di cui all'art. 58 del CCNL 19 gennaio 2012 sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
- Permessi per assistenza ai figli: Quando, ai sensi dell'art. 5 del citato Verbale di accordo 19 aprile 2013, l'azienda accordi i permessi per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (DSA), la stessa ne consentirà la fruizione anche ad ore, nel massimo di 5 giorni l'anno con un preavviso minimo di 10 giorni.
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