Speciale Pubblicato il 08/01/2016

Tempo di lettura: 4 minuti

Le collaborazioni a progetto dal 1 gennaio 2016

di Avv. Rocchina Staiano

Stop alla stipula di nuovi contratti di collaborazione e trasformazione in lavoro dipendente dal 1 gennaio 2016. La formula di contratto da utilizzare



Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015 che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in merito ai contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.) stabilisce che a partire DAL 1 GENNAIO 2016 non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto. 
Lo schema del decreto legislativo prevede inoltre che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in:
AGGIORNAMENTO: Il decreto è stato successivamente approvato  il 15.6.2015 senza sostanziali modifiche come d.lgs n. 81/2015 .

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Stop alle collaborazioni dal 1 gennaio 2016 e riordino delle tipologie contrattuali

A far data dal 1° gennaio 2016 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno quindi trasformarsi in rapporti di lavoro subordinato ad eccezione per:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per questi settori dunque resta possibile la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che comunque non deve avere le caratteristiche del lavoro subordinato come vincoli orari e direttive del datore di lavoro .
Tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017 che comunque da questa data non potranno più stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

agevolazioni fino al 31.12.2015

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedesseroo alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godevano dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione, a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
 

Formula per il contratto di collaborazione coordinata 2016

Per  un contratto di collaborazione coordinata e continuativa   per prestazioni svolte da soggetti iscritti ad albi professionali  o per associazioni sportive dilettantistiche  dovrà riportare le seguenti specificazioni:

"Il collaboratore dovrà svolgere l’attività di _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è soggetto a potere gerarchico e disciplinare (art. 2094 c.c.), ma solo agli obblighi derivanti dal rapporto d’opera inteso quale obbligazione di risultato ex art. 2222 c.c.                              

L’incarico ha inizio con decorrenza dal ________________ e cesserà in data ______________ .

Il committente corrisponderà al collaboratore, quale compenso per il presente incarico, un importo complessivo di € ________________________ al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali nella percentuale di legge.

Il compenso verrà corrisposto in linea di massima in termini frazionati mensili, entro il ___________ di ogni mese, per la somma mensile di € _____________, previa redazione di specifico foglio del libro unico del lavoro oppure ogni _______________ la somma di € ________.

Le spese di viaggio e soggiorno, ed ogni altra spesa conseguente all’eventuale attività in sedi diverse da quella di ____________________________, ed ubicate in altro Comune, verranno rimborsate al collaboratore dietro presentazione di idonea  documentazione di spesa, previa autorizzazione del committente, tenuto conto della valutazione della pertinenza della spesa medesima.

Il committente si riserva la facoltà di revocare il presente incarico qualora intervengano circostanze, nel corso del suo espletamento, che rendano impossibile l’attuazione dell’incarico medesimo, ovvero in relazione a motivata valutazione negativa sui risultati della prestazione.

Parimenti a quanto previsto nel punto precedente, anche il collaboratore potrà recedere dal contratto per motivazioni che gli impediscano la prosecuzione del medesimo.

Il collaboratore dichiara, ai fini del presente incarico, che è titolare di partita IVA ________________________.

TRATTO  LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 2 DEL 15.1.2016  dove è disponibile la formula completa di contratto.



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