Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014 - lo stesso decreto che ha introdotto il più famoso "Artbonus"), ha introdotto un credito d'imposta per le imprese del settore cinematografico, iscritte negli appositi elenchi, relativo ai costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
I criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta per la ristrutturazione delle sale cinematografiche sono stati definiti dal Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12.02.2015, pubblicato solo di recente nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015 ed in vigore dalla stessa data.
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Imprese interessate
Le imprese del settore cinematografico ammesse al credito d'imposta previsto dal Decreto cultura e turismo sono quelle in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 28/2004, cioè quelle che svolgono attività di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industria tecnica, che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia e che siano iscritte negli appositi elenchi informatici del ministero.
Le imprese ammesse al beneficio, inoltre, devono avere le caratteristiche delle piccole o medie imprese, cioè devono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (come previsto dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18.04.2005).
Spese agevolabili
Gli interventi sulle sale cinematografiche in riferimento ai quali è possibile fruire del credito d'imposta sono:
- il ripristino di sale inattive;
- la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;
- la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
- l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
Le spese relative a tali interventi devono essere state sostenute dalle PMI interessate nel periodo che va dal 01.01.2015 al 31.12.2016, in relazione, comunque, ad interventi non iniziati prima del 1° giugno 2014. Per determinare con correttezza il periodo di sostenimento della spesa, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR (criterio di competenza).
L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da:
- il presidente del collegio sindacale;
- un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- il responsabile del CAF.
Modalità di richiesta del credito d'imposta
La PMI del settore cinematografico che ha effettuato gli interventi agevolabili, per fruire del bonus in esame, deve presentare domanda al Mibact entro 90 gg dal termine dei lavori o dall'acquisto dei beni (secondo modalità che saranno definite a breve), corredata da:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che la sala cinematografica oggetto dell'intervento era attiva alla data del 1° gennaio 1980;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara che l'impresa cinematografica possiede i requisiti di piccola o media impresa, previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Mibact, effettuate le opportune verifiche, comunica all’impresa se l’agevolazione è stata concessa e in che misura.
Le risorse sono assegnate sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Misura, caratteristiche e utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo. Esso è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
Inoltre, il credito d'imposta:
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è concesso;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- non è cumulabile con gli altri contributi e crediti d’imposta riconosciuti alle imprese cinematografiche per la costruzione delle sale o per la produzione di film (articolo 15 del Dlgs 28/2004, e articolo 1, comma 327, lettera c, numero 1, Legge 244/2007).
Il credito d'imposta può essere alternativamente:
- utilizzato in compensazione in F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, che potranno sfruttarlo solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi.
In sintesi
CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SALE CINEMATOGRAFICHE
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SOGGETTI INTERESSATI
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PMI del settore cinematografico iscritte negli appositi elenchi
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OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
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Interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, effettuati negli anni 2015 e 2016, precisamente dal 01.01.2015 al 31.12.2016 (comunque per interventi non iniziati prima del 01.06.2014).
In particolare, sono agevolabili i seguenti interventi:
¨ il ripristino di sale inattive;
¨ la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;
¨ la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
¨ l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
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MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA
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30% dei costi sostenuti
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RIPARTIZIONE DEL CREDITO
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3 QUOTE ANNUALI di pari importo
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UTILIZZO DEL CREDITO
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In compensazione in F24, o cedibile a banche e intermediari finanziari e assicurativi
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LIMITE MASSIMO DEL CREDITO
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€ 100.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016
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RISORSE ANNUE DISPONIBILI
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3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018
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CARATTERISTICHE
DEL BONUS
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¨ NON rileva ai fini IRPEF/IRES
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¨ NON rileva ai fini IRAP
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¨ NON rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR)
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MODALITA' DI RICHIESTA DEL BONUS
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Domanda al Mibact entro 90 gg dal termine dei lavori o dall'acquisto dei beni.
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il Mibact, effettuate le opportune verifiche, comunica all’impresa se l’agevolazione è stata concessa e in che misura.
Le risorse sono assegnate sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
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