Dopo anni di attesa è stato firmato il 22 marzo 2024 il rinnovo del CCNL " Commercio" per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio scaduto il 31/7/ 2019, che interessa circa 3milioni di lavoratori; vedi sotto i primi dettagli .
QUI IL TESTO in PDF del contratto 2024
A dicembre 2023 era stato convocato uno sciopero per tutto il comparto del terziario e i sindacati annunciavano a gennaio che le organizzazioni datoriali tra cui Confcommercio, avevano chiesto di riprendere le trattative entro il mese di febbraio 2024.
Si ricorda che a dicembre 2022 in attesa del rinnovo era stato siglato un accordo ponte con anticipo degli aumenti in busta paga e una tantum 2023 valido per tutti i contratti del settore.
Inoltre per le aziende della grande distribuzione commerciale era stato siglato a dicembre 2018 da Federdistribuzione un contratto separato che riguarda le grandi imprese di commercio sia alimentare che non alimentare, organizzate in catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line.
Anche per la DMO è giunto il rinnovo il 23 aprile 2024.
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Tabelle retributive 2024: aumenti e Una tantum
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari salariali non assorbibili:
Liv. | 1.4.2023 | 1.4.2024 | 1.3.2025 | 1.11.2025 | 1.11.2026 | 1.2.2027 | Totale |
Quadro | 52,09 | 121,54 | 52,09 | 60,77 | 60,77 | 69,44 | 416,67 |
I | 46,92 | 109,48 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,55 | 375,34 |
II | 40,59 | 94,70 | 40,59 | 47,35 | 47,35 | 54,11 | 324,67 |
III | 34,69 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 | 277,50 |
IV | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 240,00 |
V | 27,10 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 | 216,83 |
VI | 24,33 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,45 | 194,66 |
VII | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 | 166,66 |
Operatori di vendita |
I cat. | 28,32 | 66,08 | 28,32 | 33,04 | 33,04 | 37,76 | 226,55 |
II cat. | 23,78 | 55,48 | 23,78 | 27,74 | 27,74 | 31,70 | 190,20 |
Importo forfettario aggiuntivo "una tantum "
Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti prevedono esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione delll'Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.
Verrà erogato in due rate,
la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024,
la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.
Agli apprendisti in forza sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 30.7.2019 con le medesime decorrenze
L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro
L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sopra indicato non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.
gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati
Liv. | 1.7.2024 | 1.7.2025 |
Quadro | 303,81 | 303,81 |
I | 273,67 | 273,67 |
II | 236,73 | 236,73 |
III | 202,34 | 202,34 |
IV | 175,00 | 175,00 |
V | 158,11 | 158,11 |
VI | 141,95 | 141,95 |
VII | 121,53 | 121,53 |
Operatori di vendita |
I categoria | 165,20 | 165,20 |
Il categoria | 138,69 | 138,69 |
Il contratto a termine sperimentale e contratti stagionali territoriali
IL CCNL del 2015 aveva previsto anche una forma temporanea di contratto a termine per alcune categorie di lavoratori e per le zone turistiche, cui non si applicano le limitazioni quantitative del contratto a tempo determinato. Nello specifico si tratta di:
- lavoratori autonomi con reddito inferiore al minimo fiscalmente imponibile
- apprendisti non confermati
- disoccupati da più di 6 mesi
Nel corso del 2019 sono stati stipulati due importanti accordi territoriali che regolamentano la attività stagionali, per le quali il Contratto terziario Confcommercio all'art. 75 prevede la possibilità di deroga alla normativa sui contratti a tempo determinato (come da d.lgs 81 2015).
Si tratta in particolare degli accordi per le attività stagionali delle aziende
- della provincia di ROMA Capitale siglato il 2 settembre 2019
- del Comune di MILANO, e zona fiera di Rho- Pero (Milano "Citta turistica" siglato il 6 novembre 2019).
1- ROMA
I periodi nei quali si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine alle imprese associate a Confcommercio Roma , ubicate nei
Comuni specificati sono :
- dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività ubicate nel I e X Municipio e negli altri comuni della Provincia: musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive, parcheggi e autorimesse noleggio di veicoli a motore e non servizi di bus turistici
- dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività: commerciali ubicate anche all’interno di centri commerciali o outlet
- dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività: negozi di giocattoli
2 - MILANO
I datori delle aziende
specificate nell'accordo potranno assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di stagionalità, ovvero:
- dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio (shopping delle festività natalizie e saldi),
- dalla domenica precedente a quella successiva la Pasqua,
- dal 1° giugno al 30 settembre (saldi estivi, afflusso di turisti).
Accordo sull' Apprendistato Contratto Commercio Terziario 2016
Il 19 ottobre 2016 è stato siglato anche l’accordo per regolamentare l’apprendistato di Primo e Secondo Livello, ovvero:
- l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca,
Per i soli apprendisti , fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2015 per le ore contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle del predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati nelle misure seguenti:
– primo e secondo anno: 50%;
– terzo anno: 65%;
– eventuale quarto anno: 70%.
Al termine del periodo di apprendistato di primo e secondo livello, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di 12 mesi.
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante dal CCNL Terziario 30 marzo 2015.
Gli apprendisti vengono inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:
– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Termini di preavviso del Contratto commercio terziario Confcommercio 2015
I termini di preavviso sono differenziati sulla base della modalità di interruzione del rapporto, ossia :
- recesso del datore di lavoro o
- dimissioni del lavoratore
e comunque decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Di seguito il dettaglio dei giorni di preavviso previsti
1 - Preavviso in caso di licenziamento (art. 234 del ccnl 2008):
Livello | Fino a 5 anni di servizio compiuti | Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | Oltre i 10 anni |
I super (quadri) e I | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
II e III | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
IV e V | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
VI e VII | 15 gg | 20 gg | 20 gg |
Viaggiatori e piazzisti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.
In caso di mancato preavviso il lavoratore ha diritto ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto, corrispondente al periodo di cui sopra, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
2- Preavviso in caso di Dimissioni (art. 241 del ccnl 2011):
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:
Livello | fino a 5 anni di servizio compiuti | Oltre 5 e fino a 10 anni compiuti | Oltre i 10 anni |
Quadri e I Livello: | 45 gg | 60 gg | 90 gg |
II e III Livello: | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
IV e V Livello: | 15 gg | 20 gg | 30 gg |
Contratti commercio: gli aumenti 2023 e il rinnovo 2024
Il 25 novembre 2022 si è svolto un incontro comune per il rinnovo dei quattro Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro TDS, DMO e Distribuzione cooperativa con le associazioni datoriali: Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e Associazioni Cooperative.
Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di accelerare il percorso di rinnovo ma le controparti hanno invece manifestato la volontà di dilazionare ulteriormente i tempi . E' emersa però la disponibilità per un accordo riguardante le retribuzioni per assicurare una prima compensazione economica per i lavoratori.
L'accordo-ponte è stato siglato il 12 dicembre e ha definito
- un anticipo degli aumenti e indennità una tantum
- la ripresa delle trattative a gennaio 2023 con appuntamenti prefissati il 29 marzo, il 19 aprile e il 31 maggio 2023.
Sono prevista in particolare :
una indennità una tantum di 350 euro lordi (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale suddivisa in due tranches:
- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e
- 150 euro nella busta paga di marzo 2023
Le retribuzioni aumentano poi a partire da aprile 2023 di 30 euro mensili nella paga base mensile come acconto sugli aumenti che saranno definiti nel rinnovo contrattuale
Nel complesso quindi per la paga base del livello medio sono garantiti entro fine 2023 circa 710 euro in più.
Leggi tutti i dettagli nell'articolo Contratti commercio 700 euro in piu in busta paga nel 2023
RINNOVO FIRMATO IL 22 MARZO 2024
L'accordo per il nuovo contratto decorre dal primo aprile 2023 e scadrà il prossimo 31 marzo 2027
Da punto di vista economico si prevedono :
- aumento a regime di 240 euro al quarto livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022, la prima tranche di 70 euro prevista ad aprile prossimo
- una "Una Tantum" di 350 euro a copertura del periodo di carenza contrattuale, corrisposta in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.
Previste inoltre:
- modifiche al sistema di classificazione del personale, alla disciplina dei contratti a termine per adeguarla alle novità legislative intervenute,
- l'innalzamento dell'indennità per le clausole elastiche per il part time donne
- intervento sulla contribuzione dovuta alla sanità integrativa
- miglioramento dei congedi per le donne vittime di violenza.