Con la recente
circolare 1/DF/2015, il MEF ha precisato che le PA destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal prossimo 31/03/2015, sono “tutte le Amministrazioni dello Stato” e non solo gli enti ed i soggetti indicati nell'elenco pubblicato dall'ISTAT e le Autorità indipendenti; pertanto, queste,
dal 31/03 non potranno più accettare dai propri fornitori fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura elettronica. In ogni caso, l’adozione della modalità elettronica di emissione della fattura comporta particolari obblighi in materia di conservazione/archiviazione delle stesse.
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I chiarimenti del MEF sulla fatturazione elettronica
A pochi giorni dal 31/03/2015, data di entrata in vigore della fatturazione elettronica nei confronti di PA, il MEF, con la circolare
n. 1/2015 precisa che:
AMBITO SOGGETTIVO
- l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso “a tutte le Amministrazioni dello Stato” e non solo agli enti e ai soggetti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e alle Autorità indipendenti.
Non è quindi corretto, come alcuni avevano ritenuto, fare automaticamente riferimento alle sole PA individuate nell'elenco dell'ISTAT.
DECORRENZA AMMINISTRAZIONI LOCALI
- a seguito
dell'art. 25 del DL 66/2014 (che anticipa al 31/03 la decorrenza delle nuove regole), l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA troverà applicazione nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle locali (individuate dall’ elenco ISTAT).
Pertanto, dal prossimo 31 marzo, tutte le Amministrazioni dello Stato non potranno più accettare dai propri fornitori di beni/servizi fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al relativo pagamento, neppure parzialmente, finché non riceveranno la fattura in formato elettronico conforme ai requisiti previsti dal DM 55/2013.
Si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle PA è stato introdotto con la Finanziaria 2008 e va assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) istituito dal MEF e gestito dall’Agenzia delle Entrate e Sogei; il DM 55/2013 ha poi reso operativo quanto stabilito dalla Legge.
Il punto sulle modalità operative della fatturazione elettronica
Nella trattazione che segue si intende fare il “punto” sulle modalità operative collegate alla gestione della fattura elettronica, tenuto conto dei recenti chiarimenti in materia.
Ambito soggettivo
Con la
circolare n. 1/DF/2015, il MEF ripercorre le classi di PA interessate dall’obbligo di fatturazione elettronica e le relative date di decorrenza.
A tal fine si propone il seguente excursus normativo.
Art. 1, co. da 209 a 214,
L. 244/2007
Con la finanziaria 2008 è introdotto l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nei confronti della PA.
In particolare il co. 209 prevede, “al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili”, che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le PA “deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica” attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Si individua nell’Agenzia delle Entrate il soggetto chiamato ad agire in qualità di gestore del Sistema di Interscambio (mediante SOGEI in qualità di struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica del SDI).
DM 55/2013
Viene stabilita la data di decorrenza e le regole da seguire per l’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica verso la PA, definendo anche le specifiche tecniche per la preparazione e la trasmissione delle stesse.
Ciò premesso, al fine di chiarire le disposizione contenute nel citato DM 55/2013, il MEF,
con la circolare in esame, precisa che l’ambito soggettivo della “fattura PA” deve essere esteso, oltre che ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT e alle Autorità indipendenti, a “tutte le Amministrazioni dello Stato”. Pertanto, per individuare le PA interessate va fatto riferimento all’art.1, co. 2 della L.196/2009 che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 del DL 16/2012, richiama le:
• Pubbliche Amministrazioni riportate nel predetto elenco ISTAT;
• autorità indipendenti;
• pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs.165/2001.
In particolare, dopo aver specificato che “i destinatari dell’obbligo di fatturazione [sono] quelli risultanti dall’unione dei soggetti individuati da tutti i provvedimenti richiamati” il MEF propone il seguente elenco riassuntivo.
AMMINISTRAZIONI INCLUSE
Art. 1, co.1 Dlgs 165/01
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:
• istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
• aziende/amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
• Regioni, Province, i Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni
• istituzioni universitarie
• Istituti autonomi case popolari
• le CCIAA e loro associazioni
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
• amministrazioni/aziende/enti del SSN
• ARAN
• Agenzie di cui al DLgs n. 300/99
• il CONI (fino alla revisione della disciplina del settore)
art.1, co.2 L. 196/2009
• soggetti contenuti nell’elenco ISTAT pubblicato entro il 30/09
• autorità indipendenti.
Art. 1, co. 209,L. 244/2007
Amministrazioni autonome (riconducibili a quelle dell’elenco Istat)
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Si ricorda che l’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore già dal 6 giugno 2014 per Ministeri, ivi inclusi gli uffici periferici e territoriali (tra cui anche le Scuole e l'Arma dei Carabinieri), Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, dal 31 marzo 2015 si estenderà a tutta la Pubblica Amministrazione.