Il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, pubblicato in G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 contiene il regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. lLe quote del TFR erogate mensilmente vengono denominate QUIR (Quota integrativa di retribuzione)
Decorrenza
Il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 non potrà essere operativo, come previsto dai commi 26 a 34, dell’art. 1 della L. 190/2014, da marzo 2015, ma dal 1° aprile 2015.
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Sommario
- TFR: nozione, funzione e calcolo
- Prescrizione del diritto
- Anticipazione del TFR
- Fondo di garanzia e TFR
- TFR e previdenza complementare
- TFR e contributo di solidarietà
- TFR IN BUSTA PAGA E L. 190/2014
TFR in busta paga e L. 190 /2014
Commi da 26 a 34 dell’art. 1 della L. 190/2014: analisi dettagliata
I commi da 26 a 34 dell’art. 1, della L. 190/2014, c.d. Legge di Stabilità contengono disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto. In particolare, si prevede:
- l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria;
- che quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non concorrano al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la spettanza della detrazione (cd. “bonus 80 euro”);
- un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, prevedendo in particolare specifiche discipline per l’accesso al credito per i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il richiamato finanziamento;
- l’obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento;
- l’istituzione, presso l’I.N.P.S., di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie;
- l’emanazione di un D.P.C.M. contenente le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, da emanare entro il 31 gennaio 2015. Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, con il regolamento recante “norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.
- che ai maggiori compiti derivanti per l’I.N.P.S. dalle disposizioni in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
TFR in busta paga o QUIR:, il campo di applicazione
La nuova possibilità concessa dal Governo, con il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, non riguarda tutti i lavoratori, ma è rivolta esclusivamente:
- ai lavoratori del settore privato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro;
- ai lavoratori che hanno già deciso di destinare il Tfr ai fondi di previdenza integrativa. In questo caso, hanno la possibilità di revocare la precedente scelta per ricevere in Tfr in busta paga.
Restano, invece, esclusi da tale possibilità:
- i lavoratori pubblici;
- i lavoratori dipendenti domestici;
- i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
L’art. 3 del D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 stabilisce che la possibilità di poter anticipare la quota integrativa della retribuzione (d’ora in poi QU.I.R.) può essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di modalità esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
Richiesta
I lavoratori che intendono monetizzare mensilmente il proprio Tfr in busta paga, dovranno presentare istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. In particolare, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018.
Mentre per i datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che non sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.(...)
Per approfondire
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