Il Casellario raccoglierà tutte le informazioni sulle prestazioni sociali che verranno concesse al cittadino : quelle erogate dall’INPS, dai Comuni, dalle Regioni, nonché quelle erogate attraverso il canale fiscale.
Per la sua completa attuazione si attende anche un decreto dell'Inps.
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Cosa conterrà il casellario dell'assistenza
Il casellario dell’Assistenza entra in vigore il 25 marzo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015 del regolamento approvato con D.M. 16 dicembre 2015, n. 206 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Casellario è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sullecaratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.
Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione e' necessaria l'identificazione del beneficiario.
Il Casellario e' costituito dalle seguenti componenti:
a) banca dati delle prestazioni sociali agevolate
b) banca dati delle prestazioni sociali
c) banca dati delle valutazioni multidimensionali
L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato.
Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati, sono definite dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5.