La riforma del diritto societario ha previsto una più rigida disciplina nel caso la società intenda avvalersi del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il vecchio testo del codice civile permetteva infatti che l'approvazione dei conti annuali slittasse al 29 giugno, sia per le Spa che per le Srl, se l'atto costitutivo prevedeva un termine maggiore, non superiore ai sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedessero. Nella sostanza una previsione generica consentiva di poter sfruttare il maggior termine a fronte delle situazioni più disparate, comunque legate alle novità dell'ultima ora in materia fiscale.
Il DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 6 è intervenuto sull'argomento prevedendo che l'assemblea ordinaria deve essere convocata (art. 2364 c.c.) almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e che lo statuto può prevedere un maggiore termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.
La regola è dettata per le Spa prive del consiglio di sorveglianza ma trova applicazione anche alle Srl in quanto l'art. 2478-bis dispone che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal co. 2 dell'art. 2364.
Il richiamo esplicito al bilancio consolidato e ad esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società restringevano il campo rispetto al passato.
Esempio clausola statutaria ante le modifiche apportate dal D.Lgs 310/2004
“ Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ……, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione”.
Il D.Lgs 310/2004, che ha per oggetto integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario, interviene nuovamente sul punto apportando una modifica al co. 2 dell'art. 2364 ove “e” è sostituita con “ovvero”. Tale modifica è in vigore a decorrere dal 14/01/2005. L'art. 9 del decreto correttivo introducendo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” chiarisce che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria non debbono necessariamente essere compresenti, infatti possono essere alternative tra loro.
Esempio di clausola statutaria post le modifiche apportate dal D.Lgs 310/2004 :
“ Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. ……, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione), le ragioni della dilazione”.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti potrebbe interessare il Pacchetto contenente tre ebook sulla Chiusura del Bilancio, Scritture contabili e Calcolo Imposte
Gli ebook sono acquistabili anche singolarmente:
L'assemblea dei soci deve essere convocata nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine cade, quest’anno, il prossimo 30.04.2018.
Esistono, tuttavia, dei casi particolari in cui l’assemblea ordinaria può essere convocata per l’approvazione del bilancio anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ma comunque entro i 180 giorni da esso e, quindi, quest’anno, entro il 29.06.2018.
Tali ipotesi particolari sono solo quelle specificatamente previste dall’art. 2364 del codice civile, ossia:
E' inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni…nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all’interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio (d’esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata.
Società con bilancio consolidato:
Una prima ipotesi di rinvio del termine di convocazione dell'assemblea annuale riguarda le società tenute al bilancio consolidato. Il bilancio consolidato deve essere predisposto dagli amministratori della controllante negli stessi termini del bilancio civilistico. Una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato dovendo raccogliere una notevole quantità di informazioni deve avere la possibilità di beneficiare di un lasso di tempo maggiore per la predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio.
Esistono situazioni analoghe di rinvio dei termini a causa della redazione del bilancio consolidato come ad esempio nel caso di una società holding (anche quando non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato): la stessa deve poter disporre di dati di bilancio aggiornati per procedere alla valutazione delle controllate sia quando adotti i metodo di valutazione del costo sia quando adotti il metodo del patrimonio netto. (1)
Esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale:
Il rinvio a 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta non può costituire comportamento consuetudinario da parte degli amministratori, deve infatti essere necessariamente collegato ad una delle casistiche di cui sopra o dovuto a fatti esterni ed occasionali purché rappresentino una giustificazione valida della dilazione del termine di approvazione del bilancio.
La data del 29 giugno si riferisce sempre al giorno di prima convocazione sicché è possibile che il bilancio sia effettivamente approvato successivamente se l'assembla si costituisce in seconda convocazione.
Per le srl che sottopongono il bilancio ai soci con il nuovo sistema della consultazione scritta (o del consenso scritto) il termine è relativo alla data entro cui, in base alle modalità statutarie, la consultazione deve essere avviata (invio ai soci del documento di cui si chiede l'approvazione).
Tabella riepilogativa iter approvazione Bilancio d'esercizio
ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI |
Società con organo di controllo |
Società senza organo di controllo |
||
Termine ord. max |
Termine straord. max |
Termine ord. max |
Termine straord. max |
|
Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione |
31.03.2018 |
30.05.2018 |
15.04.2018 |
14.06.2018 |
Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea |
- |
- |
||
Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea |
15.04.2018 |
14.06.2018 |
15.04.2018 |
14.06.2018 |
Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea (Per le spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione, quindi entro il 15.04.2017 o il 14.06.2017) |
22.04.2018 | 21.06.2018 | 22.04.2018 | 21.06.2018 |
Approvazione bilancio entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio |
30.04.2018 |
29.06.2018 |
30.04.2018 |
29.06.2018 |
Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione | 30.05.2018 | 29.07.2018 | 30.05.2018 | 29.07.2018 |
I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Convocazione assemblea |
Pagamento imposte |
Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio
|
30.06.2018
|
Oltre 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (proroga approvazione bilancio secondo le nuove norme previste all'art. 2364, co.2 del c.c.)
|
30.07.2018
|
(1) cfr Bonfanti L. “I termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio” in Contabilità finanza e controllo n. 2.2005, pagg. 117-123
(2) cfr Bonfanti L. cit.