Lo spesometro per i medici puo rivelarsi un adempimento molto gravoso che annulla in parte i benefici contabili derivanti dall’esenzione delle prestazioni.
Il medico puo’ riscuotere compensi per prestazioni rese:
- In regime di convenzione con il S.S.N.
- o in libera professione
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Lo Spesometro del medico e le prestazioni in regime di convenzione
Per le prestazioni in regime di convenzione spesso è la stessa struttura sanitaria che emette il documento riepilogativo, ma è stato chiarito che indipendentemente dalle modalità o dalla denominazione del documento e cioè sia che si tratti di fattura, ricevuta,parcella o altro l’obbligo di indicazione nello spesometro rimane in quanto trattasi di operazione rilevante ai fini Iva. Ricordiamo che la Ris. n. 501679 del 23 settembre 1975, ha assimilato i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base in tutto e per tutto alle fatture.
Per chi lavora in regime di convenzione con il servizio sanitario solitamente gli importi delle prestazioni sono rilevanti e quindi andranno sempre indicati nella comunicazione spesometro, magari in forma aggregata.
Cosa deve contenere il documento riepilogativo per fatture inferiori a 300 euro
Il medico che esercita la sua attività anche o solo in libera professione ed emette ricevute o fatture inferiori a 300 euro, puo’ per semplificare l’adempimento, ricorrere alla registrazione tramite il riepilogo delle fatture mensile. In questo modo potrà evitare di indicare tutte le fatture/ricevute nello spesometro con una semplificazione notevole.
Vediamo di seguito come fare il riepilogo e come indicare le fatture nel modello polivalente.
Cosa deve contenere il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro
Nel documento riepilogativo che si consiglia mensile, devono essere indicati:
1) i numeri delle fatture/ricevute cui si riferisce;
2) l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
3) l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata. Per i medici essendo l’operazione esente questa voce di regola non ci sarà.
Per la gestione dei documenti riepilogativi anche ai fini delle imposte dirette, si richiama la
risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012 che suggerisce di indicare nei documenti riepilogativi solo le fatture incassate, lasciando invece la registrazione analitica per le fatture non riscosse. Questo per poter agevolmente rilevare a fine anno anche il dato ai fini delle imposte dirette, che per i professionisti prevedere il criterio di cassa.
Come indicare i riepiloghi nello spesometro
Con questa modalità il medico si ritroverà, per tutte le fatture/ricevute emesse inferiori a 300 euro, dodici documenti riepilogativi che dovrà indicare in forma aggregata nel quadro FA barrando la casella documento riepilogativo e indicando nella casella il numero Operazioni attive aggregate, cioè i 12 riepiloghi predisposti.
L’importo totale delle operazioni andrà invece indicato nella casella 7.