Il trattamento civile, contabile e fiscale dei crediti è stato recentemente modificato sia dall’OIC (Organismo Italiano di contabilità) che dal legislatore.
I principi contabili emanati dall'OIC hanno introdotto un nuovo criterio per la valutazione dei crediti e dei debiti - c.d. Costo Ammortizzato - che si applica dai bilanci 2016, ad eccezione di quelli redatti in forma abbreviata o delle micro imprese.
Il legislatore tributario ha modificato l’art. 101 del TUIR con il D. Lgs 147/2015 che detta delle norme ben precise per stabilire quando la perdita può considerarsi certa e quindi deducibile.
In generale la perdita è deducibile in modo "automatico" quando:
In questo approfondimento trattiamo tutti i suddetti punti.
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In generale le perdite su crediti, la cui inesigibilità si è già manifestata, sono deducibili (art. 101 c. 5 Tuir) se la perdita risulta da elementi certi e precisi (ad esempio un decreto ingiuntivo negativo) al ricorrere dei quali il creditore è liberato dall’onere di provare la certezza e l’entità della perdita, sempre per la parte che eccede il fondo di accantonamento fiscale 0,50% (art. 101 c. 5 Tuir).
Per la verifica dell’esistenza di elementi certi e precisi, come elementi probatori possiamo avere:
Se il credito e’ di modesta entita’ cioè ha un valore nominale (*):
- inferiore a 2.500 Iva compresa per tutte le imprese
- inferiore a 5.000 euro Iva compresa per le imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro
ed è scaduto da oltre 6 mesi puo' essere portato in deduzione.
(*) Il valore nominale comprende l’iva ed è al netto di eventuali parziali pagamenti.
Resta sempre possibile dedurre la perdita su un credito di importo non modesto o non scaduto da più di sei mesi, laddove si dimostri l’irrecuperabilità definitiva dello stesso.
Ad esempio, la perdita si può considerare certa e precisa a seguito di un’infruttuosa diffida al pagamento unitamente alla notizia di una serie di titoli protestati oppure della lettera del legale che descrive i tentativi inutilmente esperiti per recuperare il credito.
Occorre considerare le posizioni per singolo credito e non per cliente, rispetto al quale è possibile dedurre più perdite su differenti crediti (fatture), purché riferibili a rapporti giuridici (vendite o prestazioni di servizi) distinti.
Gli elementi certi e precisi per la cancellazione dei crediti dai bilanci sussistono quando il credito è stato cancellato dal bilancio nel rispetto dei principi di bilancio espressi:
In pratica nelle ipotesi previste per la cancellazione del credito dal bilancio è possibile dedurre automaticamente la perdita senza dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione, purchè la stessa sia transitata da conto economico. Queste ipotesi sono:
Gli elementi certi e precisi invece, per presunzione assoluta di legge, sono esistenti (quindi la perdita si deduce fiscalmente), quando:
Procedura |
Data |
se il debitore viene assoggettato a procedura concorsuale, |
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi |
il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 |
a partire dalla data del decreto di omologa dell'accordo da parte del Tribunale |
il debitore ha concluso un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 |
per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese |
il debitore e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. |
dalla data di ammissione alla procedura |
Entrando nel merito della competenza per le perdite su crediti da procedura concorsuale è necessario fare riferimento all’art. 101 TUIR così come modificato dal legislatore con il D.lgs 147/2015 cd. Decreto internazionalizzazione, fatta salva la preventiva imputazione a conto economico prevista dal comma 4 dell’art. 109 TUIR .
L’art. 101 comma 5 bis recita: " Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio."