Scopo del principio contabile Oic 12 è rendere più agevole la lettura e l’utilizzo delle informazioni contabili. Le variazioni apportate portano un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
Nella premessa del principio viene indicato che scopo dell'Oic 12 è definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Il principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
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Cosa prevede il principio contabile Oic 12
In particolare l'Oic 12 ha provveduto a:
- precisare che il principio è raccomandato anche per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale, ampliandone la portata;
- stralciare la parte dedicata al rendiconto finanziario, ora parte dell’OIC 10;
- illustrare in appendice al principio le norme del codice civile che disciplinano la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Le disposizioni del codice civile sono ora richiamate nel corpo dell’OIC 12 solo quando sono necessarie interpretazioni e/o integrazioni della stessa norma;
- eliminare alcune appendici contenute nella precedente versione dell’OIC 12 (ad esempio, l’analisi dei movimenti delle poste del Patrimonio netto, l’informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili;
- incorporare l’Interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico” nell’OIC 12 come parte integrante del principio contabile .
Alcune applicazioni pratiche del principio Oic12
In caso di accantonamento ai Fondi: la contropartita di questa passivita’ puo’ essere B7 (es.: accant. TFM o Agenti), E21 nel caso di accertamento fiscale per imposte di precedenti esercizi, ovvero B12 o B13 come voce residuale.
La voce E22 (imposte sul reddito dell’esercizio) va al netto dei crediti d’imposta (es.: bonus investimenti 15%).
Nelle operazioni con parti correlate vanno considerate anche quelle con amministratori e conviventi.
Proventi straordinari: sono tali gli oneri, le plus o le minusvalenze derivanti da operazioni con effetti rilevanti sulla struttura dell’azienda, ovvero le plus o le minusvalenze da alienazione di immobili civili o di beni non strumentali all’attivita’, plus o minusvalenze da svalutazioni o rivalutazioni straordinarie, sopravvenienze attive o passive causate da fatti naturali o estranei alla gestione dell’impresa, furti non ricorrenti, perdite e danneggiamenti, componenti di reddito di precedenti esercizi, componenti straordinari conseguenti a mutamenti dei principi contabili, passaggi da Lifo a Fifo, imposte di precedenti esercizi.
Gli sconti commerciali (art. 2425-bis c. 1 c.c.) concordati al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio, vanno rilevati anche se determinati in base a stime.