Gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario (L. 190/2014), obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato". La riduzione della contribuzione è pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente. Per fruire dell'agevolazione occorre fare apposita domanda all'INPS entro il 28.02.2018. Coloro che, invece, abbiano già fruito dell'agevolazione nel 2017, e intendano continuare a beneficiarne, non dovranno ripresentare la domanda.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il termine è perentorio, per cui se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti).
Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato 3 alla Circolare INPS n. 35 del 19.02.2016), specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
Soggetti che esercitano un'attività
al 31 gennaio 2017
|
Soggetti che iniziano un'attività
dal 1° gennaio 2018
|
|
Con posizione previdenziale aperta presso l'Inps
|
Senza posizione previdenziale aperta presso l'Inps
|
|
Domanda telematica
|
Domanda cartacea
|
Domanda telematica
|
Entro il 28 febbraio 2018
|
Entro il più breve termine da quando è stata ricevuta la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione di previdenza
|