Interessante sentenza riguardante il commercio elettronico e in particolare la vendita su E-bay in modo non occasionale.
La nozione tributaria di impresa commerciale non coincide con quella civilistica. Ai fini fiscali, infatti, per attività d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195, c.c., e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante ed imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva.
L’attività di vendita on line, nel caso esaminato su E-bay, svolta in modo sistematico per più anni configura attività d’impresa rilevante ai fini delle Imposte Dirette e dell’IVA. In questo senso è quindi dovuta l'IVA sulle vendite effettuate, oltre che il versamento della relativa IRAP.
Nella ricostruzione del reddito e del volume d’affari l’Ufficio può avvalersi anche di elementi presuntivi purché coerenti e logici a fronte dei quali l’onere probatorio si sposta a carico del contribuente.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Iva vendite e attività di impresa
IL CASO
La vicenda vede protagonista un contribuente accertato sulla base dei dati acquisiti dalla società che gestisce il noto sito internet di aste online E-Bay. In particolare, l’Ufficio ha rilevato che il contribuente aveva venduto dei beni mediante numerose aste, per un ammontare complessivo nell’anno oggetto di controllo di circa 25.000 euro, e che, inoltre, la stessa situazione si era ripetuta negli anni successivi, con importi ancora maggiori.
Il reddito accertato dall’Amministrazione Finanziaria derivava dalla sommatoria dei prezzi di vendita diminuita dei costi determinati forfettariamente nella misura del 20%, in assenza di altra documentazione probatoria; nell’effettuare la ricostruzione, l’Ufficio aveva evitato tra l’altro di considerare le aste non andate a buon fine (identificate con quelle nelle quali non si sarebbe indicato il miglior offerente. Le vendite, inoltre, erano state assoggettate ad IVA, ed era stato accertato anche il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il contribuente eccepiva (sia in primo grado che in sede di appello a seguito di sentenza sfavorevole) che si trattava di vendite occasionali effettuate per esigenze personali di cassa; lamentava inoltre le carenze probatorie dell’Ufficio che aveva basato la ricostruzione del volume d’affari solamente sulla chiusura delle aste, omettendo ogni indagine (anche di natura finanziaria) sui tipi di bene venduti, sull’effettivo pagamento del prezzo, sull’individuazione dei costi sostenuti nonché sull’effettivo esercizio di un’(abituale) attività di impresa.
IL COMMENTO
1. LA DIFFERENTE QUALIFICAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
La nozione di reddito d’impresa trae origine dalla qualificazione civilistica. In particolare, l’articolo 2082 del codice civile definisce imprenditore colui il quale esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
In realtà, la normativa tributaria, pur richiamandosi ai principi dettati dal codice civile per l’individuazione dell’impresa, ne amplia i presupposti. Il legislatore fiscale individua in maniera maggiormente definita il concetto di impresa commerciale, in ossequio alla necessità di certezza della norme che regolamentano la pretesa tributaria. Pur basandosi sui principi civilistici, tende ad ampliare la nozione del codice, al fine di determinare le attività che generano quella particolare tipologia di reddito, detta appunto d'impresa, la cui determinazione e tassazione segue peculiarità specifiche non ritrovabili nelle altre tipologie reddituali.
Il codice civile non definisce esplicitamente l'impresa commerciale, ma in via interpretativa, questa nozione è ricavata dall'enumerazione fatta all'articolo 2195 del codice civile che, elencando le attività soggette all'obbligo di registrazione nel Registro delle imprese, stabilisce quali sono le imprese che devono sottostare alla norme dettate al libro quinto, titolo II, capo III, rubricato "Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione".
In particolare, le attività menzionate sono:
• le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi
• l'attività intermediaria nella circolazione dei beni
• l'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
• l'attività bancaria o assicurativa
• le altre attività ausiliarie delle precedenti.
(...)