Con decorrenza dal 13 dicembre del 2014,
il decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014) con l’Art 13 ha rimodulato la norma sul rimborso del credito IVA annuale e trimestrale riscrivendo l’Art 38-bis in modo tale, da consentire in alcuni casi, di ottenere in maniera più semplice, il rimborso del credito.
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Attualmente con la nuova procedura si possono presentare 3 diverse fattispecie:
1. Per i rimborsi fino a € 15.000,00 non è più necessaria prestare alcuna garanzia, salvo previo presentare la dichiarazione IVA senza altro tipo di formalità.
2. Per i rimborsi oltre i € 15.000,00 è necessaria presentare la dichiarazione IVA annuale o l’istanza di rimborso infrannuale munite del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o nel caso di società di capitali soggette a revisione, dall’organo che esegue il controllo contabile (comma 3 Art 38-bis), allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I requisiti che devono risultare dalla dichiarazione sostitutiva sono i seguenti:
• Il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta;
• La consistenza degli immobili non deve essere diminuita di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, per tutte le cessioni che non rientrano nella normale gestione dell’attività;
• L’attività non deve essere cessata e né deve essersi ridotta a seguito di cessioni di aziende o rami di aziende;
• Nell’anno precedente a quello di richiesta non deve risultare ceduta la maggioranza del capitale sociale (tale requisito è previsto per le società di capitali quotate);
• Aver corrisposto regolarmente il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. Sempre per i rimborsi oltre i € 15.000,00 ma quando il richiedente ricade nelle fattispecie individuate al comma 4 Art 38-bis (contribuenti “rischiosi”), alla richiesta dovrà essere prestata una polizza fideiussoria, rilasciata da una banca o da una impresa assicurativa. Comunque è sempre obbligatorio prestare idonea garanzia per le richieste di rimborso presentate da:
• Soggetti passivi che esercitano una impresa da meno di 2 anni, ad eccezione delle start-up innovative, come definite dall’Art. 25 del DL 179/2012;
• Soggetti passivi che sono stati oggetto, nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso, ai quali sono stati notificati avvisi di accertamento/rettifica dai cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e dell’imposta dovuta o dei crediti dichiarati: superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano i € 150.000,00; superiore del 5% degli importi dichiarati se maggiori di € 150.000,00 ma inferiori a € 1.500.000,00; superiore all’1% degli importi dichiarati (o comunque a € 150.000,00) se superano il limite di € 1.500.000,00;
• Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza di rimborso infrannuale da cui emerge il credito chiesto a rimborso senza il visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa in presenza di organo di controllo) o non presentano l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti;
• Soggetti passivi che hanno cessato l’attività.
In conclusione la fideiussione va prestata per un periodo di 3 anni a decorrere dall’esecuzione del rimborso, oppure per il periodo minore fino alla decadenza dell’accertamento.