Devono presentare la dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un’attività d'impresa, artistica o professionale (di cui agli articoli. 4 e 5 del DPR 633/72), salvo alcune eccezioni tassativamente previste. L’invio della dichiarazione IVA annuale deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche; pertanto le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale si intendono redatte su modello non conforme a quello approvato, rendendosi così applicabile la sanzione da 258 € a 2.065 €.
La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 30 settembre 2014.
Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1° febbraio 2014. Il contribuente può sempre e comunque presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, anche quando dalla dichiarazione emerga un debito, e in tal caso sarà esonerato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA.
Va ricordato però che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze di Unico, per cui il saldo annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo (quest'anno il 17.03.2014 in quanto il 16 cade di domenica), in un’unica soluzione o a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.
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Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione Iva in "via autonoma"
La presentazione della dichiarazione in forma autonoma interessa i seguenti soggetti:
- società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
- soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo (di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72), anche per periodi inferiori all'anno;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare, per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle procedure concorsuali;
- soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72);
- soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72);
- particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;
- soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2011, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.
I vantaggi di presentare la dichiarazione Iva autonoma entro febbraio
Con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 5.000 €) già dal mese di marzo.
Un altro vantaggio, presentando la dichiarazione Iva entro febbraio, è quello di essere esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. 78/2009) indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale.
L'utilizzo del credito Iva 2012
L'eventuale residuo credito Iva 2012, risultante dal modello Iva 2013, può essere utilizzato nel 2014 fino a quando non confluirà nel modello Iva 2014. É solo da questo momento, infatti, che il credito Iva sarà riferibile al 2013.
L'utilizzo potrà avvenire:
- fino all'importo di 15.000 Euro per il credito Iva 2012 non certificato;
- senza limiti per il credito Iva 2012 certificato.