Come noto, per i titolari di partita Iva e per i collaboratori, esistono tre tipi di sistemi previdenziali:
- la Gestione Inps degli Artigiani e Commercianti (si veda nostra CDG n. 32-2014);
- la Gestione Separata Inps per i professionisti senza cassa previdenziale di categoria e per i collaboratori;
- le Casse di previdenza di categoria (es: cassa di previdenza dei dottori commercialisti, cassa di previdenza forense, cassa di previdenza degli ingegneri, ecc.), previste per i professionisti che risultino iscritti agli appositi Albi.
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La Gestione Separata Inps: i soggetti obbligati
La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.
In particolare, sono obbligati ad iscriversi ad essa i seguenti soggetti:
- i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell’intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;
- i lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;
- i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un Albo professionale;
- i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione: - sia alla Gestione IVS Commercianti in qualità di socio lavoratore; - sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). A stabilirlo era stata la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011), fornendo una norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. In merito è intervenuto anche l’Inps, con Circolare n. 99 del 22.07.2011, sottolineando che “tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria” e che “l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata”. L'Inps, tuttavia, con successivo Messaggio n. 709 del 12.01.2012, ha precisato che, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; il contribuente può, infatti, esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa. Di conseguenza, se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo alla propria Cassa:
- per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare l’omessa contribuzione alla Gestione separata INPS, come richiesto con la cartella di pagamento, ovvero alla Cassa di appartenenza. In tal caso, l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione (Copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo, Copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l’anno di riferimento dell’accertamento stesso, Copia della delibera di riscatto);
- per obbligo (lo statuto della Cassa non lo consentiva), l’accertamento non può essere annullato ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
E' da segnalare, inoltre, che l'Inps, con il recente Messaggio n. 821 del 15.01.2014, ha riconosciuto la possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps e sono stati soggetti ad accertamento, di beneficiare dell'applicazione delle sanzioni in misura pari al tasso di interesse legale, a condizione che i periodi accertati siano antecendenti al 6 luglio 2011 e che il soggetto interessato:
- produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
- si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
- non abbia a suo carico altri debiti verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
La norma di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, nell’individuare i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, esclude dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Si riportano qui di seguito schematicamente i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata Inps:
- Professionisti senza Cassa di categoria
- Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro., collaboratori occasionali)
- Lavoratori autonomi occasionali con reddito > € 5.000
- Incaricati alla vendita a domicilio con reddito > € 6.410,26
- Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Relativamente alla qualità di amministratore, soci-amministratori di Srl che siano contemporaneamente lavoratori e amministratori di essa
- Soggetti che, pur essendo iscritti ad una Cassa, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta