Le società di persone (snc, sas ed equiparate) e le ditte individuali in contabilità ordinaria, possono optare, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, per il metodo cd “a valori di bilancio” (art. 5, DLgs 446/97) in luogo di quello a “valori fiscali” (quale metodo “naturale” per tali soggetti). Tale opzione:
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è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata (la revoca, invece, obbliga a tornare ad adottare la determinazione "a valori fiscali" per almeno un triennio);
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comporta l’obbligo di adottare, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Si rammenta che:
- gli imprenditori agricoli (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR);
- gli allevatori che determinano forfetariamente il reddito (art. 56, TUIR);
- gli agriturismi che si avvalgono del regime forfetario (art. 5, L. 413/91;
determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti destinati alla produzione (art. 9, DLgs. 446/79). Tali soggetti, in alternativa al citato criterio, possono:
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utilizzare il metodo fiscale: come precisato dalle Entrate nella RM 3/2012;
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optare, per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio; in tal caso devono osservare gli adempimenti contabili dell’art. 18, DPR 600/73.
Pertanto, al fine di valutare l’opportunità di esercitare l’opzione (ovvero, di revocare la stessa al termine del triennio) si analizzano di seguito le modalità di determinazione della base imponibile IRAP utilizzando i 2 predetti metodi.
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Determinazione IRAP a valori fiscali
La base imponibile IRAP per le ditte individuali e le società di persone (in contabilità ordinaria o semplificata) si ottiene quale differenza tra i seguenti componenti:
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ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR;
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variazioni delle rimanenze finali di beni e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui agli artt. 92 e 93, TUIR; MENO (-)
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costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
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costi per servizi;
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ammortamenti;
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canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali (materiali ed immateriali).
Occorre, inoltre, considerare che:
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
non sono deducibili i componenti della voce B.14 del Conto economico, salvo che rientrino tra i “servizi” individuati in base al DM 17/01/1992 (si tratta ad es. di quote associative, imposta di registro, tassa rifiuti e di possesso di autoveicoli, abbonamenti a libri, giornali ecc.)
COSTI PER SERVIZI
vanno individuati sulla base della disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi; pertanto sono individuati senza considerare la classificazione civilistica (voce B.7 del Conto economico) ma avendo riguardo ai criteri contenuti nel DM 17/01/1992
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
non concorrono alla base imponibile IRAP In particolare, secondo la CM 60/08 sono irrilevanti (non tassabili/indeducibili) le plusvalenze/minusvalenze relative: - beni strumentali, anche di natura ordinaria - a beni patrimonio, ossia diversi da quelli strumentali e non beni merce
SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE
non concorrono alla base imponibile IRAP
Determinazione Irap a valori di bilancio
Come anticipato, le società di persone e le ditte individuali (in contabilità ordinaria) possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità previste per le società di capitali, ossia facendo riferimento ai valori contabili risultanti dal bilancio. Applicando tale metodo, quindi, i componenti positivi/negativi di Conto economico rilevano:
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a prescindere dalle variazioni operate ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi;
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a condizione che gli stessi siano inerenti.
L'opzione non è, invece, ammessa per le imprese in contabilità semplificata (seguono il criterio ordinario).
Pertanto, la scelta del metodo a valori di bilancio va effettuata facendo attenzione ai chiarimenti forniti dalle Entrate in relazione ad alcune voci di bilancio (plus/minusvalenze e costi per il personale) nonché all’operatività del principio di inerenza dei costi. Il trattamento delle plusvalenze è differenziato come segue (CM 27/E/2009):
PLUS/MINUSVALENZE
DA CESSIONE BENI STRUMENTALI
Risultano “rilevanti” ai fini IRAP (cioè tassabili e deducibili) sia quelle ordinarie (iscritte nella voce A.5/B.14 di Conto Economico) che straordinarie (iscritte nella voce E.20/E.21 di Conto economico). Sono, invece, irrilevanti ai fini Irap le plus/minusvalenze che emergono in sede di valutazione civilistica dei beni strumentali.
DA CESSIONE DI IMMOBILI PATRIMONIO
Risultano “rilevanti” ai fini IRAP (cioè tassabili e deducibili). Si tratta degli immobili ad uso abitativo che, ai fini reddituali, sono disciplinati dall’art. 90 del TUIR.
DA CESSIONE D’AZIENDA
Sono irrilevanti ai fini Irap in quanto, come chiarito nella citata CM n. 27/09, la cessione d’azienda è “un’operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP”.
Con riferimento agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali:
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in generale: non si applicano le variazioni fiscali (autovetture, telefonini, ecc.);
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avviamento e marchi: l'ammortamento è deducibile secondo la norma fiscale (18 anni).
In relazione ai costi del personale si rammenta che:
-resta ferma l'indeducibilità assoluta dei costi relativi a:
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personale dipendente ed assimilato (anche se in voci diverse da B.9);
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compensi per i collaboratori a progetto, occasionali ed amministratori;
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utili spettanti agli associati in partecipazione.
- continuano ad essere deducibili le somme erogate a terzi per l’ acquisizione di beni o servizi destinati a dipendenti e collaboratori, purché (CM 27/2009):
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costituiscono spese funzionali all’attività di impresa;
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non assumono natura retributiva per il dipendente. In generale, l’imputazione delle spese a bilancio prevede che le stesse seguano il cd principio di inerenza.
Modalità di esercizio dell'opzione
L’opzione per il metodo “da bilancio” va comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Pertanto le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono esercitare l'opzione per il triennio 2019 – 2021 devono comunicare la stessa nel mod. IRAP 2019, da presentare entro il 2.12.2019. L'opzione si effettua barrando l'apposita casella del rigo IS 35 del mod. IRAP 2019.Poiché l’opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio, non va effettuata alcuna comunicazione nell’ambito del mod. IRAP 2019 da parte dei soggetti che hanno optato in passato e intendono applicare tale metodo anche per il triennio 2019 – 2021.
Le società costituite nel corso del 2019, che non presentano il mod. IRAP 2019 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. IRAP 2020), possono effettuare l'opzione tramite un apposito modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap", approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 dicembre 2015, da inviare telematicamente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, quindi entro il 2.12.2019.. A tal fine dovranno barrare l'apposita casella prevista nel rigo CR11.
Revoca opzione
Coloro che hanno optato in passato e non intendono rinnovare l'opzione, devono comunicare tale intenzione tramite "la revoca". Anche la revoca va comunicata con la medesima modalità prevista per l’esercizio dell'opzione,ossia nell’ambito del mod. IRAP.
Di conseguenza, nel mod. IRAP 2019 va comunicata la revoca dell’opzione già esercitata per il triennio 2016 – 2018, con applicazione del metodo fiscale dal 2019 e vincolante fino al 2021.
Remissione in bonis
La mancata indicazione nella dichiarazione dell’opzione per la determinazione della base imponibile con il metodo “da bilancio” è sanabile grazie all'istituto della remissione in bonis, da effettuare “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Considerato che l’opzione va comunicata nell’ambito della dichiarazione IRAP, la “prima dichiarazione utile” si ritiene sia rappresentata dal Mod. IRAP dell’annualità successiva (quindi entro il 2.12.2019 sarà possibile sanare la mancata indicazione dell'opzione nel mod. Irap 2018).Entro tale data dovrà essere:
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presentato il mod. IRAP integrativo;
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versata “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 tramite il mod. F24 (codice tributo “8114”, “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento).