Dovrà essere allegato anche il file denominato “Segnatura.xml” la cui estensione e denominazione non dovrà essere modificata. Il file predetto “.xml” sarà generato dal sistema nel momento in cui è completato l'inserimento dei dati dell'istanza e sarà automaticamente salvato su una specifica sottocartella, dedicata alla compilazione delle istanze di collaborazione volontaria, identificata dal codice fiscale del contribuente.
Il messaggio di posta elettronica non potrà superare la dimensione massima di 50 MB. In caso contrario, si potrà procedere all'invio di più e-mail che saranno accompagnate sempre dal file allegato “Segnatura.xml” così da consentire l'abbinamento certo dei dati comunicati con il soggetto che ha presentato l'istanza in via telematica.
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Invio della Richiesta
L'invio della richiesta dovrà essere effettuato, telematicamente, dal contribuente che intende avvalersi della procedura oppure da un intermediario abilitato.
Nel primo caso (presentazione diretta da parte dell'interessato) il contribuente dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista.
Nel caso in cui l'istanza sia presentate da un intermediario abilitato, il contribuente presenterà all'intermediario la comunicazione originale sottoscritta, eventualmente, anche dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione resa dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica compilata e sottoscritta anche da quest'ultimo. L'intermediario, inoltre, è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta presentazione. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta la ricezione del modello.
Invio della Relazione di accompagnamento
L'Ufficio ha avuto cura di specificare, con riferimento alla relazione di accompagnamento, che “I “documenti” e le “informazioni” di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 sono trasmessi, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella ricevuta telematica relativa alla presentazione dell'istanza, entro trenta giorni dalla presentazione. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia trasmessa dopo il 26 settembre, i “documenti” e le “informazioni” potranno essere inviati, tramite posta elettronica certificata, nei cinque giorni successivi.”
Si ritiene che l'invio dell'istanza oltre i trenta giorni indicati dall'Agenzia non produca effetti di decadenza o nullità della procedura di emersione non essendo previsto dalla normativa alcun termine endoprocedimentale se non quello del 30.09.2015 per la presentazione - completa - dell'istanza di collaborazione. Sarà comunque onere (ed interesse) del contribuente allegare tutta la documentazione richiesta in tempi molto brevi per evitare che l'istanza sia vagliata senza alcuna documentazione a supporto.
La possibilità di presentare un istanza integrativa
L'art. 5 quater , comma 2, d.l. n. 167/1990 introdotto dalla legge n. 186/2014 dispone che “ La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.”
L'Ufficio, comunque, ha previsto la possibilità, per il contribuente che intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, di compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Istanza integrativa entro il termine previsto per l'invio tramite posta elettronica certificata dei “documenti” e delle “informazioni” di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 (30 giorni dall'invio telematico dell'istanza).
Per la presentazione dell'istanza integrativa sarà necessario che sia stata validamente presentata la richiesta originaria.