ll Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Commercialisti ha fornito un’ interpretazione molto stringente della normativa sulle nuove società tra professionisti, nel rispondere ad un quesito formulato dall’Ordine di Brescia, riguardante la composizione e l’oggetto sociale di tali società, regolamentate dall’Art. 10 Commi 3-11 della L 183/2011 e dal decreto del Ministero della Giustizia n 34/2013.
Veniva chiesto in particolare se l’ attività professionale dei revisori legali poteva costituire oggetto sociale esclusivo di una società professionale tra dottori commercialisti e revisori legali , posto che la legge prevede che tali società operino “per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.
La risposta del Consiglio (PO 287/2014 del 27.1.2015) ricordando appunto il tenore della legge, afferma che l’attività professionale di revisione legale è esclusa ...
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