In ogni caso l'importo della marca da bollo,qualora sia dovuta, è di € 2.00.
Fatture cartacee con importi superiori a 77,47 euro | marca da bollo |
Fatture elettroniche con importi superiori a 77,47 euro | marca da bollo |
Fatture con importi inferiori a 77, 47 euro | - |
Fatture con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti |
marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47 |
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Imposta di bollo assolta sull’originale |
Quando il costo della marca da bollo
La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:
Ambito IVA |
operazioni |
fattispecie |
Normativa IVA DPR 633/1972 |
> € 77,47 |
Operazioni nel campo IVA |
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Imponibili |
Reverse charge |
Art. 74 comma 7 e 8 |
esente da bollo |
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Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) |
esente da bollo |
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Art. 74 comma 1 |
esente da bollo |
|||
Esenti |
Art. 10 |
marca da bollo |
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Esportazioni |
Art. 8 lett. a) e b) |
esente da bollo |
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Cessioni intraUE |
Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993 |
esente da bollo |
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Non imponibili |
Ser. Internaz. |
Art. 9 |
esente da bollo |
|
Esportatori abit. |
Art. 8 lett. c) |
marca da bollo |
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Esportazioni ass. |
Art. 8-bis |
marca da bollo |
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Escluse |
Art. 15 |
marca da bollo |
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Operazioni fuori campo IVA |
Art. 2, 3, 4, 5 |
marca da bollo |
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Reg. minimi |
DL 98/2011 |
marca da bollo |
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Reg. forfettario |
Legge stabilità 2015 |
marca da bollo |
La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).
La non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.
La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzione assoluta purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).
"Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente
E' questa la novità introdotta nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020.
In particolare, l'articolo 17 del decreto fiscale, modificato appunto in sede di conversione con l'introduzione del versamento semestrale nel caso di importi non dovuti maggiori di 1.0000 euro l'anno, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Attenzione però : se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.