Con il provvedimento del 12.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i criteri con cui vengono effettuati i controlli nei confronti dei titolari di partita Iva, finalizzati a riscontrare eventuali irregolarità nei dati forniti per la loro identificazione ai fini Iva. A seguito di tali controlli l'Agenzia delle Entrate può emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dalla banca dati Vies. Al contribuente resta sempre ferma la possibilità di chiedere nuovamente l'inclusione nella banca dati.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti potrebbe interessare la Circolare del Giorno n. 146/2017 "Vies esclusione a seguito di controlli"
L'obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall'art. 27 del decreto legge n. 78/2010, per adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto in sede comunitaria.
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con successiva iscrizione nell’archivio informatico dei soggetti Iva operanti in ambito comunitario (VIES = Vat Information Exchange System), se in possesso dei requisiti richiesti. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.La cancellazione dal VIES può avvenire:
In quest'ultimo caso (mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi) la norma presume che non si intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES. La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente.
Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può rivolgersi all'Ufficio competente per superare questa presunzione, e mantenere l'iscrizione al VIES. In alternativa il contribuente potrà manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
La verifica della mancata presentazione dei modelli Intra per 4 trimestri consecutivi si applica dal 13.12.2014 (data di entrata in vigore del comma 7-bis dell'art. 35 del DPR 633/72), come chiarito con la Circolare 31/E/2014. Pertanto i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto non contano.
L'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare dei controlli nei confronti dei titolari di partita Iva, sull'esattezza e completezza dei dati da loro forniti relativi alla loro identificazione Iva (secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010 e dell'art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72).
Tali controlli sono effettuati sulla base di una valutazione del rischio, svolta attraverso procedure automatizzate.
Una volta individuati i soggetti, su di essi vengono effettuati controlli periodici, anche attraverso accessi nel luogo di esercizio dell'attività. Si tratta, in particolare, di controlli tesi a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva/inclusione nella banca dati VIES.
I riscontri e i controlli sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita Iva/inclusione nella banca dati VIES, e possono essere ripetuti ogni volta in cui si verificano mutamenti relativi agli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli che risultano all'Agenzia delle Entrate dalle sue fonti.
Se, in base a questi controlli, si constata che il soggetto titolare di partita Iva è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di cessazione di partita Iva, che comporta automaticamente l'esclusione dalla banca dati VIES. La cessazione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
Se, invece, in base ai controlli effettuati, si constata che il soggetto titolare di partita Iva, pur in possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, rendendo invalida la partita Iva. L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.
Il contribuente escluso dalla banca dati VIES può presentare una specifica istanza di inclusione (direttamente o mediate Pec) all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione il quale, valutate le motivazioni del contribuente, e verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano portato l'esclusione dalla banca dati, può procedere ad una nuova inclusione.