Il Decreto Semplificazioni (n. 175/2014) ha modificato la procedura macchinosa per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio dei professionisti da parte dei loro clienti . D'ora in poi l'azienda committente potrà dedursi direttamente il costo sostenuto senza passare attraverso l'acconto e il riaddebito analitico da parte del professionista. Purtroppo però l'attesa semplificazione è monca, perché non si occupa delle spese di viaggio e resta anche il dubbio sulla percentuale di deducibilità dei costi per i committenti in caso di spese anticipate dal professionista.
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Decreto Semplificazioni e art. 54 TUIR
L'art 10 del Decreto Semplificazioni n. 175/2014 sostituisce il secondo periodo del comma 5 dell’art. 54 TUIR, affermando che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande “acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.
Le spese alberghiere e del ristorante sostenute ad esempio dal cliente di un avvocato in arrivo da fuori città andavano infatti fino ad oggi considerate come compensi in natura al professionista e fatturate dal fornitore (l' albergatore o il ristoratore) con intestazione del cliente e indicazione del professionista a cui si riferivano. Prima di potersene dedurre il costo il committente doveva inviarne copia al professionista e ricevere da luia sua volta una fattura analitica con cui scorporava appunto compenso in natura e prestazione professionale.
Dal 2015 , o meglio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, invece il professionista sarà tenuto a fatturare solo il proprio compenso mentre le spese per ospitarlo saranno di esclusiva competenza del suo cliente, che potrà dedurle osservando le regole ordinarie di competenza e inerenza. Una semplificazione senza costi diretti né' per l'amministrazione finanziaria né per i contribuenti che anzi, in termini di dispiego di tempo e di energie potranno averne un certo risparmio anche economico .
Dal punto di vista procedurale amministrativo la modifica normativa sul secondo periodo comma 5 dell''art 54 è però solo un punto di partenza, in quanto non si occupa delle spese di viaggio, che nella pratica sono sempre affiancate a quelle per l'ospitalità .
L' Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti nella
circolare IRDCEC, n. 37IR del 9 gennaio 2014 aveva trattato vari punti controversi della materia ( tra cui il differente trattamento delle spese anticipate dal cliente e quelle sostenute direttamente dal professionista) e aveva sollecitato la previsione di applicare un "
principio di carattere generale tutte le spese "prepagate" dal committente e quindi anche a spese diverse da quelle di vitto e alloggio, in quanto sarebbe incoerente - oltre che irrazionale - ritenere imponibili, ad esempio, le spese di viaggio anticipate dal committente, sol perché non espressamente menzionate”.
Si dovrà però attendere un documento di chiarimenti dell'Agenzia per avere certezza che la modifica introdotta con il Decreto semplificazioni possa avere una interpretazione non letterale .