Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore da sabato 13 dicembre, ha introdotto, tra le altre, interessanti novità in tema di rimborsi IVA.
In particolare, non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi IVA di importo fino a € 15.000.
Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati "a rischio" ai fini degli interessi erariali, altrimenti la prestazione di garanzia potrà essere sostituita dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.
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La garanzia per ottenere i rimborsi IVA tra vecchie e nuove regole
Finora, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Ora, l'art. 13 del Decreto semplificazioni ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole. Più precisamente, viene previsto che:
- per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
- per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
- se richiesti da "soggetti a rischio", è necessario prestare apposita garanzia;
- se richiesti da soggetti considerati "non a rischio", l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:
- rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA
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Rimborsi Iva
≤ € 15.000
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NO GARANZIA
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Rimborsi Iva
> € 15.000
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Richiesti da
soggetti
"a rischio"
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GARANZIA
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Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
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GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
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Definizione di "soggetti a rischio"
Per "soggetti a rischio" si intendono, secondo quanto stabilito dal novellato comma 4 dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che:
¨ esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni (e non sono start up innovative)
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¨ nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati:
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> 10% degli importi dichiarati
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se importi dichiarati ≤ € 150.000
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> 5% degli importi dichiarati
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se importi dichiarati > € 150.000, ma ≤ € 1.500.000
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> 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000
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se importi dichiarati > € 1.500.000
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¨ pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione da cui emerge il credito senza visto di conformità o senza allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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¨ richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività
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Durata della garanzia
Resta fermo che, se richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Quando è prestata la garanzia, non è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso.