Speciale Pubblicato il 16/12/2014

Tempo di lettura: 3 minuti

Rimborsi IVA, niente più garanzia fino a 15.000 euro

di Erario Anna Eleonora

I rimborsi IVA di importo fino a 15.000 euro potranno ora essere ottenuti senza obbligo di prestare garanzia. E' quanto prevede il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, che in tal modo triplica di fatto la soglia a partire dalla quale è richiesta la garanzia



Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore da sabato 13 dicembre, ha introdotto, tra le altre, interessanti novità in tema di rimborsi IVA.
In particolare, non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi IVA di importo fino a € 15.000.
Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati "a rischio" ai fini degli interessi erariali, altrimenti la prestazione di garanzia potrà essere sostituita dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

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La garanzia per ottenere i rimborsi IVA tra vecchie e nuove regole

Finora, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Ora, l'art. 13 del Decreto semplificazioni ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole. Più precisamente, viene previsto che:
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA
Rimborsi Iva
≤ € 15.000
NO GARANZIA
Rimborsi Iva
> € 15.000
Richiesti da
soggetti
"a rischio"
GARANZIA
Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

Definizione di "soggetti a rischio"

Per "soggetti a rischio" si intendono, secondo quanto stabilito dal novellato comma 4 dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che:
¨     esercitano attività d'impresa da meno di 2 anni (e non sono start up innovative)
¨     nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati:
> 10% degli importi dichiarati
se importi dichiarati ≤ € 150.000
> 5% degli importi dichiarati
se importi dichiarati > € 150.000, ma ≤ € 1.500.000
> 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000
se importi dichiarati > € 1.500.000
¨    pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione da cui emerge il credito senza visto di conformità o senza allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
¨     richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività

Durata della garanzia

Resta fermo che, se richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Quando è prestata la garanzia, non è necessaria l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso.


TAG: Rimborso IVA 2024