Con la nota del 20.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha dato il via libera alle semplificazioni contenute nella risoluzione 38/E del 13.04.2015, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva equiparato la procedura delle dichiarazioni d'intento prevista per le operazioni interne con quella delle importazioni. Dal 25.05.2015 gli esportatori abituali potranno utilizzare un'unica dichiarazione d'intento anche per più operazioni d'importazione. Secondo le Entrate, infatti, la nuova procedura delle dichiarazioni d'intento, prevista dal decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014) fa venir meno l'obbligo di controllare volta per volta ciascuna operazione. In più non sarà più obbligatorio presentare in Dogana copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione.
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Le nuove regole per le dichiarazioni d'intento
Secondo le nuove regole introdotte con il decreto semplificazioni:
- l'esportatore abituale:
- deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (l'obbligo di presentazione in dogana della copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta è stato eliminato con la nota dell'Agenzia delle Dogane del 20.05.2015, con decorrenza 25.05.2015). Con la nota del 20.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha dato il via libera alla possibilità (introdotta dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 38/E del 13.04.2015) di presentare in Dogana una dichiarazione d’intento relativa a più importazioni fino all’importo indicato al campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro” del mod. DI. Pertanto la dichiarazione d'intento potrà essere trasmessa alternativamente per:
- ogni singola operazione specificandone l’importo;
- più operazioni, fino all’importo indicato.
- il fornitore:
- emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver:
- ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
- riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
- riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima delle modifiche del decreto semplificazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento vengono comunicati due volte: dall'esportatore abituale e dal fornitore.
Modello e software dichiarazioni d'intento
Al fine di consentire l’adempimento in esame l’Agenzia delle Entrate:
- con il Provvedimento del 12.12.2014 ha approvato il nuovo modello, c.d. “MOD. DI”, che gli esportatori abituali dovranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015;
- con il Comunicato stampa del 22.12.2014 ha resa nota la disponibilità, sul proprio sito Internet:
- del software “Dichiarazione d’intento”, utilizzabile dall’esportatore abituale per l’invio telematico del predetto modello;
- del servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente al fornitore di verificare l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia del predetto modello da parte dell’esportatore abituale.E' sufficiente inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica, dopodiché il software verificherà automaticamente la corrispondenza tra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione d’intento.
Si segnala, inoltre, che con il Provvedimento dell'11.2.2015 l'Agenzia delle Entrate ha apportato ulteriori modifiche al modello di dichiarazione d'intento, nella sezione "dichiarazione":
- al campo "1" va indicato il presunto (e non più l'effettivo) ammontare di imponibile Iva riferito alla singola operazione doganale, preferendo una stima per eccesso piuttosto che in difetto (secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Dogane con la nota 17631/RU dell'11.2.2015);
- gli importi vanno indicati al centesimo di euro, e non più all'unità di euro.
Più di recente, a seguito della Risoluzione 38/E/2015, sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione del Mod. DI, per permettere all’esportatore di compilare nel riquadro “DICHIARAZIONE” alternativamente il:
- campo 1, “una sola operazione per un importo fino a euro”, indicando un valore presunto relativo all'imponibile e all'IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cumulativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibil;
- campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro”, indicando l’ammontare che si intende “destinare” alle importazioni.
Entrata in vigore delle nuove regole sulle dichiarazioni d'intento
Le nuove regole sono obbligatorie a partire dal 12.2.2015 tuttavia potevano essere applicate già a partire dal 22.12.2014, giorno in cui sono stati resi disponibili il nuovo modello e il relativo software.
Per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità fino all'11.2.2015, ma con effetti successivi a tale data, sarà necessario procedere all'invio telematico dei dati secondo le nuove procedure (il caso tipico è quello della dichiarazione d'intento rilasciata a fine 2014 con validità per tutto il 2015).
Dichiarazione d'intento: una nuova sanzione per il fornitore
Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di:
- aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).