Speciale Pubblicato il 27/05/2015

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Dichiarazione d'intento 2015: novità per le importazioni

di Gesuato Elisabetta

Ecco un riepilogo sulle nuove regole sulle dichiarazioni d'intento, in vigore dal 2015, e sulle recenti semplificazioni previste per le importazioni.



Con la nota del 20.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha dato il via libera alle semplificazioni contenute nella risoluzione 38/E del 13.04.2015, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva equiparato la procedura delle dichiarazioni d'intento prevista per le operazioni interne con quella delle importazioni. Dal 25.05.2015 gli esportatori abituali potranno utilizzare un'unica dichiarazione d'intento anche per più operazioni d'importazione. Secondo le Entrate, infatti, la nuova procedura delle dichiarazioni d'intento, prevista dal decreto semplificazioni (D.lgs. 175/2014)  fa venir meno l'obbligo di controllare volta per volta ciascuna operazione. In più non sarà più obbligatorio presentare in Dogana copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione.

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Le nuove regole per le dichiarazioni d'intento

Secondo le nuove regole introdotte con il decreto semplificazioni:

Modello e software dichiarazioni d'intento

Al fine di consentire l’adempimento in esame l’Agenzia delle Entrate:
Si segnala, inoltre, che con il  Provvedimento dell'11.2.2015 l'Agenzia delle Entrate ha apportato ulteriori modifiche al modello di dichiarazione d'intento, nella sezione "dichiarazione":
Più di recente, a seguito della Risoluzione 38/E/2015, sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione del Mod. DI, per permettere all’esportatore di compilare nel riquadro “DICHIARAZIONE” alternativamente il:

Entrata in vigore delle nuove regole sulle dichiarazioni d'intento

Le nuove regole sono obbligatorie a partire dal 12.2.2015 tuttavia potevano essere applicate già a partire dal 22.12.2014, giorno in cui sono stati resi disponibili il nuovo modello e il relativo software.
Per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità fino all'11.2.2015, ma con effetti successivi a tale data, sarà necessario procedere all'invio telematico dei dati secondo le nuove procedure (il caso tipico è quello della dichiarazione d'intento rilasciata a fine 2014 con validità per tutto il 2015).

Dichiarazione d'intento: una nuova sanzione per il fornitore

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di:
  • aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
  • aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).


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