In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.
In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2023 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2022.
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In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:
Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli Omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:
IMPOSTE DIRETTE | |||
Impresa | Ricavi / proventi gestione caratteristica | Importo massimo deducibile | Limite di spesa deducibile |
Fino a € 10 milioni | 1,5% | 150.000 | |
Per la parte eccedente | 0,6% | 150.000 + 240.000 | |
Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,4% | 390.000 + 0,4% dell’eccedenza | |
100% se di valore unitario non superiore a 50 € | |||
Lavoratore Autonomo | Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario |
In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.
Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:
Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.
IMPRESE TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI AI CLIENTI | IVA | IRPEF / IRES | |
Detrazione | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | |
Omaggio a favore di clienti | SÌ | Esclusa da IVA |
|
NO | |||
LAVORATORI AUTONOMI TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI AI CLIENTI | IVA | IRPEF | |
Detrazione | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | |
Omaggio a favore di clienti | SÌ (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita) | Imponibile IVA (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita) | Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
NO | Esclusa da IVA |
Trattamento ai fini IVA
Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.
A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:
Trattamento ai fini Irpef/Ires
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.
Destinatari omaggio | IVA | IRPEF / IRES | |
Detrazione | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | |
Clienti
| se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita) | Imponibile IVA (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita) |
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