Speciale Pubblicato il 26/11/2014

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Nuovo ISEE, al via dal 2015 con nuove voci di reddito e patrimonio

di Erario Anna Eleonora

E' tutto pronto per far partire il nuovo ISEE dal 1° gennaio 2015. Dopo l'approvazione della riforma dell'ISEE ad opera del D.p.c.m. 05.12.2013, sono stati ora approvati anche i modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da presentare per ottenere il calcolo dell'ISEE ed accedere alle prestazioni sociali agevolate. Nel calcolo dell'ISEE ora entrano nuove voci di reddito e di patrimonio.



Si è completato il quadro normativo relativo al cosiddetto "nuovo ISEE", l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente che consente di accedere a prestazioni sociali agevolate.
Dopo l'approvazione della riforma dell'ISEE avvenuta con il D.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013 (in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 201/2011 - Decreto salva Italia), sono stati ora approvati, con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre scorso, i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria ai fini dell'ISEE.
La nuova metodologia di calcolo dell'ISEE verrà applicata dal 1° gennaio 2015.
La riforma dell'ISEE è stata attuata per migliorare l’equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi. La riforma di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, in particolare:

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Per avere una panoramica generale dei contenuti del D.p.c.m. 05.12.2013 di riforma dell'ISEE, si veda anche il nostro speciale "ISEE: le novità dell'indicatore a seguito della riforma" del 17.01.2014.
 
Per approfondire ed effettuare il calcolo vedi la Guida in pdf sul nuovo ISEE e foglio di calcolo in excel per il calcolo ISEE 2015
 

Il reddito rilevante ai fini ISEE

Per calcolare l'ISEE, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, sono ora rilevanti anche:
tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, Tfr, ecc.)
tutti i redditi esenti, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (a tal fine, si assume la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato);
gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo Irpef. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) non indicati nel reddito complessivo Irpef;
il reddito figurativo delle attività finanziarie;
il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).
Dal risultato che si ottiene sommando tutti i sopraelencati redditi, si devono sottrarre, fino a concorrenza:
Inoltre, per garantire una migliore equità e favorire le persone con redditi più bassi e le persone con disabilità più gravi:
FRANCHIGIE per presenza di PERSONE CON DISABILITA'
4.000 euro (5.500 se < 18 anni)
Disabilità media
5.500 euro (7.500 se < 18 anni)
Disabilità grave
7.000 euro (9.500 se < 18 anni)
Non autosufficienza
Viene, poi, introdotta la possibilità per tutti di sottrarre (fino ad un massimo di 5.000 euro) le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.

La valorizzazione del patrimonio ai fini ISEE

Come richiesto dal D.L. n. 201/2011, la riforma dell'ISEE dà maggiore peso al patrimonio del nucleo familiare.
A tal fine, viene considerato anche il patrimonio all’estero (in tal caso, va fatto riferimento alle regole previste per l’IVIE), il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI; il nuovo valore sarà, quindi, più alto di quello presente nei calcoli dell'ISEE attuale) e viene ridotta (da 15.494 euro a 10.000 euro) la franchigia massima sulla componente mobiliare, che però sarà articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto sale di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi.
Con riguardo agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
In più, per tenere conto dei costi dell’abitare, per la prima casa viene previsto un calcolo particolare: il valore IMU è, infatti, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. Questo tipo di calcolo potrebbe aiutare soprattutto chi è all'inizio di un lungo percorso di pagamento del mutuo:
VALORE DELLA PRIMA CASA
 =
[Valore IMU - mutuo - (52.500 + 2.500*f)] * 2/3  
      
dove "f" = n° dei figli conviventi successivi al 2°

I modelli della DSU

Come detto, per ottenere il calcolo dell'ISEE il contribuente deve presentare la cosiddetta "dichiarazione sostitutiva unica” (DSU), che è il modello di autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate sottoposte alla prova dei mezzi tramite ISEE.
Considerata la riforma dell'ISEE, si rendeva necessaria l'approvazione di un nuovo modello di DSU e dell'attestazione. E' stato lo stesso D.P.C.M. n. 159/2013 a prevederne l'approvazione con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il decreto è giunto il 7 novembre scorso ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014.
La DSU ha carattere modulare.In base al tipo di prestazione richiesta e alle caratteristiche del nucleo familiare va utilizzato alternativamente:
Il modello DSU Mini non può essere presentato:
In tali casi, dovrà essere pertanto presentato il modello DSU nella sua versione integrale.
In caso di richiesta dell'ISEE corrente, va utilizzato il modello DSU ISEE corrente.
La Dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata:


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