A giugno è stato versato l'acconto, e ora, entro il 16 dicembre, bisogna saldare la TASI per l'anno 2019. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2019. In mancanza si farà riferimento alle aliquote e alle detrazioni previste per il 2018. Il prossimo pagamento potrebbe essere l'ultimo dovuto per la Tasi, considerando che il DDL di Bilancio 2020 prevede l'unificazione Imu-Tasi.
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Sono esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.
Dal 2016 sono escluse anche le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso. Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della TASI, l’immobile:
L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale come definite ai fini IMU, e ai casi di assimilazione all’abitazione principale previsti dall’articolo 13, D.L. n. 201/2011:
Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge |
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1 |
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché dal 2016, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; |
2 |
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008 |
3 |
casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
4 |
unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: ü in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; ü dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; ü del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; ü appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. |
5 |
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l'unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato |
Equiparazione ad abitazione principale a discrezione del comune |
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1 |
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata |
Non sono soggetti a TASI, inoltre:
Il comune può deliberare riduzioni/esenzioni per alcune fattispecie elencate all'art. 1 comma 679 della Finanziaria 2014 come le abitazioni con unico occupante, quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; quelle occupate da soggetti che risiedono o dimorano all'estero per più di 6 mesi l'anno ecc...
Il comune, inoltre, può disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per determinate categorie di immobili.
Per gli immobili inagibili/inabitabili, a seguito di eventi sismici/alluvioni/altre calamità naturali, è necessario fare riferimento agli specifici Provvedimenti per verificare i termini e le modalità di riconoscimento dell'esenzione, o riduzione della TASI.
Per gli immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese, è prevista la possibilità di fruire dell'esenzione o di agevolazioni TASI. I requisiti per fruire dell'agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili. Sono previsti alcuni casi particolari, tra i più importanti si ricorda:
Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all'1.1 dell'anno di imposizione.
Per l'unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore) è prevista una riduzione della base imponibile Imu del 50%. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
Dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%. A seguito delle novità introdotte dal Decreto Crescita , il contribuente non deve più attestare con la dichiarazione Tasi, il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione.
Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM.
Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'usto (imbullonati). Dal 2016 in questa stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale.