Speciale Pubblicato il 04/02/2015

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Licenziamento disciplinare cosa si intende, norme e giurisprudenza

di Avv. Rocchina Staiano

Cosa si intende , nozione ed esempi di licenziamento disciplinare illegittimo nelle pronunce dei tribunali di merito e della Cassazione. La norma riformata dal Jobs Act



L'emendamento del Governo alla legge di riforma del lavoro cd. Jobs act  ha demandato a successivi decreti attuativi della legge, la definizione delle fattispecie di licenziamento disciplinare per le quali viene  mantenuta la norma di reintegro prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.  Vediamo alcuni esempi di licenziamento disciplinare illegittimo negli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità

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1. Nozione di licenziamento disciplinare

Il licenziamento del lavoratore costituisce la sanzione disciplinare più grave soprattutto in relazione al fatto che la stessa può, concretamente privare il lavoratore e la sua famiglia dei necessari mezzi di sostentamento, e deve essere comminata, pertanto, solo quale punizione estrema, ultimo rimedio disponibile in relazione ad una lesione irrimediabile del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra datore di lavoro e proprio dipendente.
Partendo da tale presupposto, la giurisprudenza considera che l'assenza del lavoratore ingiustificata e protratta oltre un certo termine può essere assunta, in sede di contrattazione collettiva o individuale del rapporto di lavoro privato, quale causa di scioglimento del rapporto di lavoro, soltanto considerandola - Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2005, n. 19418, - quale sanzione disciplinare, necessariamente preceduta dalle garanzie procedimentali previste nei primi tre commi dell'art. 7 L. 300 del 1970; ne consegue che non è sufficiente la constatazione dell'assenza dal posto di lavoro e della mancanza di giustificazione per ravvisare lo scioglimento automatico del rapporto; che nel caso di plurimi e riprovevoli comportamenti "scherzosi", a prescindere dalla loro valenza sessuale, posti in essere da un dipendente nei confronti di altri dipendenti, è necessario effettuare un'analisi congiunta di tali episodi al fine di valutare la legittimità del licenziamento operato dal datore di lavoro ; che nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - a cui spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione.
Nella valutazione delle relative risultanze probatorie - Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15351, dovrà tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali.
 
 

2. Orientamenti giurisprudenziali

Sono considerate ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo:
 
 
 


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