Speciale Pubblicato il 14/11/2014

Tempo di lettura: 4 minuti

IVAFE: come cambia dopo la Legge Europea 2013 bis

di Erario Anna Eleonora

La Legge Europea 2013 bis modifica l'ambito di applicazione dell'IVAFE già dall'anno 2014, restringendolo ai soli "prodotti finanziari" (anziché tutte le attività finanziarie), conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia



E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta "Legge europea 2013 bis", ovvero la Legge n. 161 del 30.10.2014, che contiene norme di modifica alla legislazione italiana per risolvere alcune questioni di infrazione sollevate dall'Unione Europea.
Una di tali questioni riguardava l'ambito di applicazione dell'IVAFE, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, che secondo la Commissione europea, coinvolgendo le "attività finanziarie", era troppo esteso e violava il principio di libera circolazione dei capitali.
A tal fine, la Legge europea 2013 bis ha ristretto l'ambito di applicazione ai soli "prodotti finanziari", conti correnti e libretti di risparmio.

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La nuova disciplina IVAFE

Prima che la Legge Europea 2013 bis intervenisse a modificare la disciplina IVAFE (art. 19, commi 18-21, D.L. n. 201/2011), l'imposta si applicava alle "attività finanziarie", ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia.
Il concetto di "attività finanziarie" era abbastanza esteso. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, aveva ritenuto opportuno indicare le tipologie di attività finanziarie estere alle quali si applicava l’Ivafe, includendovi non solo partecipazioni, obbligazioni, azioni e contratti di natura finanziaria, ma anche metalli preziosi (allo stato grezzo o monetato) e valute estere (in banconote o monete). In dottrina, l'IVAFE si intendeva estesa anche alle quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.
L'imposta era (ed è) dovuta:
IVAFE ANTE LEGGE EUROPEA BIS
AMBITO DI APPLICAZIONE
MISURA
   Attività finanziarie
detenute all'estero
Proporzionale (2‰ dal 2014)
Conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all'estero
Fissa (€ 34,20 se giacenza media annua
 > € 5.000)
La Legge Europea 2013 bis, per evitare una procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia per violazione del principio di libera circolazione dei capitali, ha equiparato di fatto l'ambito di applicazione dell'IVAFE a quello di applicazione dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia.
A tal fine, all'art. 19, commi 18 - 21, D.L. n. 201/2011, le parole "attività finanziarie" sono sostituite dalle parole "prodotti finanziari", intendendosi per essi solo gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ciò vale a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.
In sostanza, dal 2014, anche l'IVAFE, come l'imposta di bollo in Italia, si applica solo su:
Risultano, pertanto, esclusi i metalli preziosi (allo stato grezzo o monetato) e le valute estere (in banconote o monete), così come dovrebbero ritenersi esclusi dall'IVAFE anche le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.
E' da ritenersi perciò superato l'elenco delle attività finanziarie soggette a IVAFE fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E/2012 e gli operatori si attendono ora un aggiornamento dell'elenco da parte dell'Agenzia.
IVAFE POST LEGGE EUROPEA BIS
AMBITO DI APPLICAZIONE
MISURA
   Prodotti finanziari
detenuti all'estero
Proporzionale (2‰ dal 2014)
Conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all'estero
Fissa (€ 34,20 se giacenza media annua
 > € 5.000)

Calcolo dell'acconto IVAFE 2014 con il metodo previsionale

Considerato che le modifiche apportate dalla Legge europea bis con riguardo all'IVAFE decorrono dal 2014, è possibile per il contribuente valutare l'opportunità di (ri)determinare l'acconto IVAFE 2014 (da versare entro il 1° dicembre come seconda o unica rata) con il metodo previsionale anziché con quello storico.
Ciò consentirebbe al contribuente di considerare la nuova e più ristretta base imponibile IVAFE, specie se si tiene conto che dal 2014 l'aliquota dell'IVAFE è pari al 2 per mille (anziché 1,5 per mille come era nel 2013).
E' auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate su come considerare, in tal caso, l'eventuale prima rata d'acconto IVAFE 2014 pagata lo scorso giugno, luglio o agosto in sede di UNICO 2014.


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