Speciale Pubblicato il 06/11/2014

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D.L. 132/2014: le novità per la giustizia civile

di Avv. Rocchina Staiano

La Camera sta esaminando, a partire dal 3 novembre 2014, il Disegno di Legge di Conversione del Decreto-legge n. 132/2014, diretto a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile, già approvato con modificazioni dal Senato. Gratis la Scheda Completa con tutte le Novità



Il disegno di legge A.C. 2681 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 132/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", approvato con modificazioni dal Senato, riguarda i seguenti ambiti:
Nel corso dell’esame, il Senato ha introdotto inoltre due nuovi articoli concernenti:
ARBITRATO
Il Capo I del provvedimento, composto dal solo articolo 1, prevede il possibile trasferimento - su istanza congiunta delle parti al giudice - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il trasferimento è, tuttavia, escluso:
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Il Capo II (artt. 2-12) riguarda l'introduzione nell'ordinamento di un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie ovvero la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
L'articolo 2 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione – che consiste in un accordo amichevole tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia - non incontra limiti di materia esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi di lavoro.
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE CIVILE
L'articolo 3 qualifica l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:
L'improcedibilità non trova invece applicazione:
• per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori
• per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
L'articolo 5 disciplina gli effetti del raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita.
In particolare, è attribuito valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale all'accordo che definisce la lite. L'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma, c.p.c.
E' sancita, infine, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione.(...)
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tratto da: "La circolare del lavoro n. 41 del 7.11.2014" a cura dell'avv. R. Staiano

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