Speciale Pubblicato il 04/01/2019

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Regime forfettario 2019 a confronto con le regole del 2018

di Redazione Fisco e Tasse

Requisiti, soglie, esclusioni. Ecco come funziona il regime forfetario dal 1° gennaio 2019 :cosa rimane e cosa cambia rispetto al vecchio regime



Il regime forfettario è stato stravolto dalla legge di bilancio 2019 che ha previsto un'unica soglia di accesso a 65mila Euro di ricavi, e l'eliminazione delle altre condizioni previste per l'accesso (beni strumentali non superiori a 20mila Euro, spese per personale non superiore a 5mila Euro).

Si ricorda che, in generale, dal 2016 il regime forfetario è rimasto l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Attenzione però: solo il regime dei minini resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015 o lo applicavano già da prima.

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Regime forfetario 2019: requisiti e cause di esclusione

Dal 2019, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. Vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

  • aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
  • costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:

di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917). 

Viene tuttavia introdotto un nuovo limite: modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.


Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare.


Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche:

Regime forfettario 2019: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.
Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l'applicazione del regime, è d'obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l'accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97). L'attestazione dei requisiti di accesso e dell'assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d'imposta 2017 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 del Mod. Redditi PF 2018.

La legge non prevede una durata particolare del regime.

Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.

Di seguito il riepilogo:

MODALITA' DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

Per chi è già in attività

Non serve alcuna comunicazione perché il regime forfetario è il regime naturale

Per chi inizia una nuova attività

Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12).

MODALITA' DI USCITA DAL REGIME FORFETARIO

Per volontà del contribuente

Con opzione al regime ordinario, tramite comportamento concludente, ma con vincolo triennale. E' necessario comunque compilare il quadro VO della dichiarazione IVA.

Per legge

Per mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una causa di esclusione

Per accertamento definitivo

Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione

Regime forfettario 2019: ecco come si calcola il reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Nella tabella sotto riportata si puo' individuare il codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L'eventuale eccedenza dei contributi che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.  

Così come previsto dalla disciplina in vigore prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, è prevista l’applicazione di un’aliquota ulteriormente agevolativa, stabilita nella misura del 5% e utilizzabile purché:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d'imposta spettanti, dall'eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, solo nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

Regime forfettario: semplificazioni

Una delle semplificazioni più rilevanti per i contribuenti che beneficiano del regime forfettario è l’esenzione della fatturazione elettronica generalizzata in vigore dal 1° gennaio 2019.
In generale i soggetti che adottano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l'addebito di Iva. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l'addebito di Iva, e dovranno riportare nella fattura la seguente dicitura "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014".
Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta.

Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva e questa viene incassata l'anno successivo quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l'operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.

Sono inoltre esonerati dall'obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • della comunicazione black list;

Sono invece obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d'imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • non devono operare - in qualità di sostituti d'imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura. Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:
  • presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
  • scomputandola nel mod. REDDITI;

a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.

Regime forfettario 2018 - 2019 a confronto

Per completezza si riepiloga brevemente la disciplina prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019. In generale, potevano aderire al regime le persone fisiche che esercitavano o che iniziavano un'attività d'impresa o arte o professione, purché nell'anno solare precedente possedessero i seguenti requisiti:

  • conseguimento di ricavi o compensi non superiori a determinate soglie variabili a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (vedi tabella riportata di seguito). Il limite doveva essere ragguagliato all'anno, nel caso di attività iniziata in corso d'anno. Ai fini del computo della soglia di ricavi: rilevava il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore; concorrevano i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino; Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, occorre considerare il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici.
  • sostenimento spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non doveva essere superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorreva far riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non era stata esercitata il diritto alla detrazione. Ai fini di tale limite non andavano considerati:
    • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l'esercizio dell'impresa, arte o professione;
    • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
    • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

Rilevavano, invece, nel calcolo del limite:

  • per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato (ai sensi dell'art. 9 del TUIR) alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
  • per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.

I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrevano al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc).
 

Nella tabella che segue il confronto tra i limiti di compensi in vigore fino al 31.12.2018 e quelli in vigore nel 2019.

Codice attività ATECO 2007

Settore

Limiti compensi

Coefficiente di redditività

Vecchio limite fino al 31.12.2018

Nuovo 2019

(10 – 11)

Industrie alimentari e delle bevande

45.000

65.000

40%

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

Commercio all’ingrosso e al

dettaglio

60.000

65.000

40%

47.81

Commercio ambulante e di

prodotti alimentari e bevande

40.000

65.000

40%

47.82 – 47.89

Commercio ambulante di altri

prodotti

30.000

65.000

54%

(41 – 42 – 43) – (68)

Costruzioni e attività immobiliari

25.000

65.000

86%

46.1

Intermediari del commercio

25.000

65.000

62%

(55 – 56)

Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione

50.000

65.000

40%

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie, di istruzione,

servizi finanziari ed assicurativi

30.000

65.000

78%

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

Altre attività economiche

30.000

65.000

67%



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