Il regime forfettario è stato stravolto dalla legge di bilancio 2019 che ha previsto un'unica soglia di accesso a 65mila Euro di ricavi, e l'eliminazione delle altre condizioni previste per l'accesso (beni strumentali non superiori a 20mila Euro, spese per personale non superiore a 5mila Euro).
Si ricorda che, in generale, dal 2016 il regime forfetario è rimasto l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Attenzione però: solo il regime dei minini resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età) per coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31.12.2015 o lo applicavano già da prima.
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Dal 2019, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. Vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:
Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:
di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).
Viene tuttavia introdotto un nuovo limite: modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.
Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare.
Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche:
Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.
Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Per i contribuenti che iniziano l'attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l'applicazione del regime, è d'obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l'accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97). L'attestazione dei requisiti di accesso e dell'assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d'imposta 2017 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 del Mod. Redditi PF 2018.
La legge non prevede una durata particolare del regime.
Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:
In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.
Di seguito il riepilogo:
MODALITA' DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO |
|
Per chi è già in attività |
Non serve alcuna comunicazione perché il regime forfetario è il regime naturale |
Per chi inizia una nuova attività |
Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12). |
MODALITA' DI USCITA DAL REGIME FORFETARIO |
|
Per volontà del contribuente |
Con opzione al regime ordinario, tramite comportamento concludente, ma con vincolo triennale. E' necessario comunque compilare il quadro VO della dichiarazione IVA. |
Per legge |
Per mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una causa di esclusione |
Per accertamento definitivo |
Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione |
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Nella tabella sotto riportata si puo' individuare il codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva).
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.
L'eventuale eccedenza dei contributi che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).
Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.
Così come previsto dalla disciplina in vigore prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, è prevista l’applicazione di un’aliquota ulteriormente agevolativa, stabilita nella misura del 5% e utilizzabile purché:
Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d'imposta spettanti, dall'eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, solo nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.
L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):
Una delle semplificazioni più rilevanti per i contribuenti che beneficiano del regime forfettario è l’esenzione della fatturazione elettronica generalizzata in vigore dal 1° gennaio 2019.
In generale i soggetti che adottano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l'addebito di Iva. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l'addebito di Iva, e dovranno riportare nella fattura la seguente dicitura "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014".
Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta.
Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva e questa viene incassata l'anno successivo quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l'operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.
Sono inoltre esonerati dall'obbligo:
Sono invece obbligati a:
Per quanto riguarda le imposte sui redditi:
a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.
Per completezza si riepiloga brevemente la disciplina prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019. In generale, potevano aderire al regime le persone fisiche che esercitavano o che iniziavano un'attività d'impresa o arte o professione, purché nell'anno solare precedente possedessero i seguenti requisiti:
Rilevavano, invece, nel calcolo del limite:
I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrevano al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc).
Nella tabella che segue il confronto tra i limiti di compensi in vigore fino al 31.12.2018 e quelli in vigore nel 2019.
Codice attività ATECO 2007 |
Settore |
Limiti compensi |
Coefficiente di redditività |
|
Vecchio limite fino al 31.12.2018 |
Nuovo 2019 |
|||
(10 – 11) |
Industrie alimentari e delle bevande |
45.000 |
65.000 |
40% |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
60.000 |
65.000 |
40% |
47.81 |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande |
40.000 |
65.000 |
40% |
47.82 – 47.89 |
Commercio ambulante di altri prodotti |
30.000 |
65.000 |
54% |
(41 – 42 – 43) – (68) |
Costruzioni e attività immobiliari |
25.000 |
65.000 |
86% |
46.1 |
Intermediari del commercio |
25.000 |
65.000 |
62% |
(55 – 56) |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
50.000 |
65.000 |
40% |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
30.000 |
65.000 |
78% |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
Altre attività economiche |
30.000 |
65.000 |
67% |